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Abbigliamento (Industria): le novità sul congedo parentale ed accr 11 novembre 2024

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Abbigliamento (Industria): le novità sul congedo parentale ed accr 11 novembre 2024

lunedì, 18 novembre 2024

Per i lavoratori del Settore Abbigliamento (Industria), con l’accr 11 novembre 2024, sono previste novità sulla disciplina del congedo parentale.

Congedo parentale

L’accordo di rinnovo 11 novembre 2024, che si applica alle imprese ed i lavoratori del settore tessile, abbigliamento, moda industria, ha modificato la disciplina del congedo parentale. Nello specifico, viene stabilito che i congedi parentali, riconosciuti secondo i criteri e nella misura previsti dalla legge, possono essere fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa.

Ai fini dell'esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro di norma con un preavviso di almeno:

  • 2 giorni, per i congedi giornalieri o orari;
  • 5 giorni per i congedi di durata da 2 a 14 giorni di calendario;
  • 15 giorni per i congedi di durata superiore a 14 giorni di calendario,

indicando l’inizio e la fine del congedo richiesto, le modalità di utilizzo e allegando la certificazione di nascita.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1ter, del d.lgs. 151/2001, l'utilizzo su base giornaliera e oraria dei periodi di congedo parentale è disciplinato come segue:

  • i permessi sono frazionabili per gruppi di 4 ore giornaliere (riproporzionabili per i contratti a tempo parziale), per un periodo complessivo non inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo;
  • il genitore è tenuto a presentare un programma almeno mensile, da aggiornare ogni mese con un preavviso di almeno una settimana, indicando i giorni o le ore di congedo richieste (con il numero di giornate equivalenti) e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi;
  • in caso di oggettivi impedimenti, debitamente certificati, le modifiche al programma dei permessi dovranno essere presentate entro la fine del turno/orario di lavoro della giornata che precede l'inizio della fruizione del congedo.

Per l'equiparazione dei periodi di congedo utilizzati in modo continuativo con quelli su base giornaliera o oraria, si fa riferimento ai divisori fissi contrattuali, pari a:

  • 173 ore/mese per l'orario a 40 ore;
  • 156 ore/mese per l'orario 6x6.

Pertanto, la suddetta equiparazione avviene secondo i seguenti parametri:

  • 6 mesi = 1.038 ore (936 ore per 6x6);
  • 7 mesi = 1.211 ore (1.092 ore per 6x6);
  • 10 mesi = 1.730 ore (1.560 ore per 6x6).
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