Con Risposta a interpello 12 novembre 2024, n. 221, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di una società che acquista un bene strumentale dopo averlo già utilizzato in base a un precedente contratto di comodato, al fine di stabilire se possa o meno fruire del credito d'imposta transazione 4.0.
La fattispecie
Nel caso di specie, una società, per avviare la produzione in un nuovo stabilimento, ha utilizzato un macchinario acquistato da un’altra società del gruppo e concesso in comodato d’uso. Solo successivamente la società istante ha acquistato il macchinario con l’intento di beneficiare del Credito d’imposta Transizione 4.0.
A tal fine, l'istante chiede se, ai fini del Credito d'imposta Transizione 4.0, il macchinario, già usato in comodato, possa essere considerato come ''bene nuovo'', considerate che la stessa società istante risulta l'unica utilizzatrice del medesimo Macchinario.
Sintesi normativa
Si premette che l'art. 1, commi 184-197, della legge n. 160/2019, ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con la previsione di un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi. Il credito d'imposta è inquadrato nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del ''Piano Industria 4.0''.
Successivamente, l'art. 1, comma 1057, della legge n. 178/2020, ha previsto che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:
- nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
La soluzione delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che:
- l’utilizzo del macchinario, successivamente acquistato dall’istante, è avvenuto in base al contratto di comodato protrattosi per un arco temporale di più di due anni;
- il contratto di comodato risulta stipulato all’espresso fine di consentire all’ostante, di avviare la sua attività;
- il contratto di comodato non prevede alcuna “opzione” di acquisto del macchinario ma esclusivamente una data (31 dicembre 2023) entro la quale lo stesso sarà acquistato da parte dell’istante.
Il periodo in cui ha avuto efficacia il contratto di comodato - secondo l’Agenzia delle Entrate - non può essere assimilato a un “periodo di prova” nei termini indicati nella Risposta a interpello n. 63/2022.
Inoltre detto periodo non può essere ritenuto irrilevante ai fini dell’individuazione del requisito della novità del macchinario, considerato che quest’ultimo viene utilizzato (tramite il contratto di comodato) dallo stesso istante prima del suo effettivo acquisto (quando, cioè, lo stesso macchinario, che l’istante si è sostanzialmente impegnata ad acquistare, non è ancora di sua proprietà ma di un soggetto terzo).
Perciò il macchinario non può considerarsi come bene “nuovo” al momento del suo acquisto da parte dell’istante essendo lo stesso bene già stato precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente.
Per tali ragioni, conclude l’Agenzia, il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali non può essere riconosciuto.