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Start up e PMI innovative - Agevolazioni fiscali per investimenti

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Start up e PMI innovative - Agevolazioni fiscali per investimenti

martedì, 12 novembre 2024

Con Risposta a interpello 6 novembre 2024, n. 219, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di incentivi fiscali a favore degli investimenti in Start-up innovative e nelle piccole e medie imprese innovative.

La fattispecie

Nel caso di specie, una società di gestione del risparmio indipendente, attiva nel settore degli investimenti alternativi, iscritta all'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia, ha istituito il Fondo che si qualifica come fondo d'investimento europeo a lungo termine e si configura come fondo comune di investimento mobiliare, alternativo, chiuso e non riservato. 

Il Fondo rappresenta una forma tipica di organismo di investimento collettivo del risparmio (''OICR'') prevista dall'ordinamento europeo e recepita, nell'ordinamento italiano, dall'art. 1, comma 1, lett. k), del TUF. 

L'investimento agevolato può essere effettuato direttamente dall'investitore ovvero indirettamente, vale a dire per il tramite di intermediari ''qualificati'' che investono in prevalenza in start-up e/o PMI innovative. Nella categoria degli intermediari “qualificati” rientrano anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in Star tup innovative o PMI innovative, istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di Start up o Pmi innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta.

Il Regolamento del Fondo prevede l'emissione di cinque classi di quote, le quali possono essere sottoscritte da soggetti passivi IRPEF e IRES residenti e non residenti in Italia che  possono avere i requisiti per accedere all'agevolazione di cui all’art. 4, comma 9, D.L. n. 3/2015.

Pertanto, l'istante chiede chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 1, comma 2, lett. e), del D.M. 2019, sull’"OICR qualificato", ossia l'OICR che investe prevalentemente in Start-up o PMI innovative ammissibili e che, in quanto tale, può attribuire il diritto alle predette agevolazioni fiscali a coloro che investono nel medesimo. 

Soluzione delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello in oggetto, ha chiarito che per la detrazione per Start-up e PMI innovative l'acquisto di partecipazioni già detenute da soggetti terzi non rientra nella nozione di investimenti agevolati.

Nello specifico, risolvendo il caso, l’Agenzia sottolinea che, come espressamente previsto dall'art. 3 del D.M. 2019 e ribadito dalla Circolare n. 16/E/1014, rientrano nella nozione di ''investimento agevolato'' esclusivamente i conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della Start up e/o Pmi innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale. Inoltre, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della Pmi innovativa.

Ragion per cui l’Agenzia ritiene che non possano rientrare nella nozione di investimento agevolato gli acquisti di azioni o quote di Pmi innovative ammissibili mediante compravendita di partecipazioni già detenute da soggetti terzi.

Nella fattispecie in esame, il riconoscimento dell'agevolazione anche per gli investimenti in PMI innovative effettuati attraverso la compravendita delle relative quote di partecipazione non rispecchierebbe la ratio della disciplina agevolativa, dal momento che l'acquisto di partecipazioni detenute da soggetti terzi non favorisce né la nascita né lo sviluppo di PMI o di Start up innovative.

Con la conseguenza che, in linea generale, ai fini della verifica dalla soglia di prevalenza (70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie) assumono rilevanza solo le partecipazioni ottenute mediante un ''investimento agevolato'', ossia esclusivamente tramite conferimenti in denaro o aumenti di capitale in Start-up e/o in Pmi innovative (senza considerare le partecipazioni nelle stesse ottenute mediante contratti di acquisto) aventi i requisiti previsti dagli artt. 25 e 29 del D.L. n. 79/2012, dall'art. 4 del D.L. n. 3/2015, nonché dalle previsioni del D.M. 2019.

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