E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 novembre scorso ed entrerà in vigore il prossimo 22 novembre 2024, la legge n. 162 del 28 ottobre 2024 recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”.
Si tratta di una nuova disciplina che regola la fiscalità delle PMI e start up innovative e che va a sostituire la vecchia normativa in materia, rimodulando le agevolazioni fiscali in favore di tali imprese.
Quali sono le novità introdotte dalla nuova disciplina del 2024 sulla fiscalità delle Pmi e start up innovative?
La legge n. 162/2024, di prossima applicazione, interviene, in particolare:
- con l’articolo 2, sul limite di detraibilità per gli incapienti;
- con l’articolo 4 comma 1 lett. A e b) punto 2, sugli Investimenti in regime de minimis;
- sempre con l’articolo 4, comma 1, punto 1 lettera b), sui requisiti richiesti, all’inizio dell’investimento, per fruire dell'esenzione sulle plusvalenze da partecipazione;
- sull’esenzione dei proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- innalzando a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto da considerare per l’accesso ai benefici, riferito alle società di investimento semplice – Sis (articolo 5).
Analizziamo con maggiore dettaglio le novità introdotte dalla norma.
Aumento del limite di detraibilità per gli incapienti
Sul punto, la nuova disciplina eleva il limite di detraibilità degli investimenti effettuati in imprese innovative (siano esse PMI o start up) per le persone fisiche.
Viene, dunque, riconosciuto, in favore delle persone fisiche, un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative, per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza.
Si prevede, inoltre, che il credito d'imposta suddetto sia fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Investimenti in regime de minimis
La nuova legge n. 162/2024, con l’articolo 4 comma 1, lettere a. e b., punto 2. elimina l'esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di startup innovative (articolo 14 del Dl 73/2021) con riferimento agli investimenti eseguiti in regime de minimis, di cui al regolamento n. 1407/2013/UE (articolo 29-bis).
Nell’agevolazione restano, pertanto, dal 22 novembre 2024, unicamente gli investimenti che beneficiano della detrazione o della deduzione del 30% (Articolo 4, comma 1, lettere a) e b), punto 2).
Requisiti al momento dell’investimento per fruire dell’esenzione sulle plusvalenze da partecipazione
Si inseriscono le condizioni di cui la PMI innovativa partecipata deve disporre (soddisfacendone almeno una), al momento dell’investimento iniziale, già indicate all’articolo 21 del regolamento n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato, per beneficiare dell'esenzione sulle plusvalenze da partecipazione (comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021), ossia:
- non avere operato in alcun mercato;
- operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni decorrenti dalla prima operazione commerciale;
- aver bisogno di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio superiore al 50% del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, sulla base di un piano aziendale redatto per il lancio di un nuovo prodotto o l'entrata in un nuovo mercato geografico, (Articolo 4, comma 1, lettera b), punto 1).
Esenzione per i proventi derivanti dagli Oicr
Si stabilisce che i redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o piu' imprese start-up innovative o di una o piu' piccole e medie imprese innovative, sono esenti dalle imposte sui redditi.
A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.
Sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
Rientrano nell’esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di Oicr riservati nei limiti previsti per gli investimenti agevolati, dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012, alle start-up innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015, alle PMI innovative (Articolo 4, comma 1, lettera c).
Inoltre, si stabilisce che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono avere già disponibile l'investitore alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2021 (Articolo 4, comma 1, lettera d, punto 1).
Vengono, poi, fatte rientrare tra le Pmi innovative, nelle cui azioni o quote, è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza ivi indicato, unicamente le Pmi che possiedono i requisiti di cui all'articolo 21 del suindicato regolamento (Ue) n. 651/2014 (Articolo 4, comma 1, lettera d, punto 2).
Infine, si esclude dell'esenzione prevista, precisamente, per le sottoscrizioni di capitale sociale avvenute dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 14, l'importo della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, nel capitale di start-up e Pmi innovative, qualora sussista una successiva cessione della partecipazione nelle medesime imprese.
Aumento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per accedere ai benefici, con riferimento alle Sis
Per concludere, con l’articolo 5, viene esteso, da 25 a 50 milioni di euro, il limite di patrimonio netto previsto per le Sis (Società di investimento Semplice).