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Premi versati per polizze a tutela del rischio morte (polizze vita) – Regime fiscale

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Premi versati per polizze a tutela del rischio morte (polizze vita) – Regime fiscale

venerdì, 08 novembre 2024

Con Risposta a interpello 6 novembre 2024, n. 218, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire che i premi assicurativi, versati dal datore di lavoro, possono essere detratti dal contribuente lavoratore solo se il loro ammontare è stato assoggettato a tassazione. 

La fattispecie

Nel caso di specie, il sostituto di imposta istante, ha proceduto alla sottoscrizione collettiva di polizze a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita) in favore del proprio personale.

L'Istante evidenzia che per le predette polizze, sono riconosciuti i seguenti benefici fiscali: 

  • la detrazione per oneri del 19% di cui all'art. 15, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per i premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante;
  • la mancata concorrenza alla formazione del reddito delle erogazioni in natura sino al limite di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR, innalzato a euro 3.000 limitatamente al periodo d'imposta 2023, dall'art.40 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro, legge n. 85/2023), per i lavoratori dipendenti con figli a carico e stabilito, per l'anno 2024, in base alla legge n. 213/2023, nella misura di 2.000 euro per i lavoratori con figli e di  1.000 euro per tutti gli altri lavoratori.

Pertanto l'istante chiede conferma che i propri dipendenti possano usufruire di entrambi i benefici, ovvero che i premi versati per la c.d. polizza vita, possono essere portati in detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, let. f), del TUIR, e nel contempo non concorrere alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR. 

Soluzione delle Entrate

Alla soluzione delle entrate si premette, sul piano normativo, che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività).

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 (portato a 3.000 euro per il 2023 e a 1.000 euro per il 2024 – 2.000 in caso di lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico); se il predetto valore è superiore al ditto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

In tema di premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro, l’Amministrazione finanziaria  ha chiarito che concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali (v. Circolare n. 326/1997).

Ai fini delle detrazioni per oneri, l'art. 15, comma 1, del TUIR, stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: lett. f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto.

Affinché un onere possa essere detratto ex art. 15 TUIR é necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a suo carico. 

Ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione. Se, invece, i premi non concorrono alla formazione del reddito, non possono essere detratti. Queste le conclusioni delle Entrate.

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