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Ravvedimento 2018-2022: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

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Ravvedimento 2018-2022: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

venerdì, 08 novembre 2024

Con il Provvedimento prot. n. 403886, pubblicato in data 04 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili (c.d. "Ravvedimento") per i soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

L'istituto del Ravvedimento è stato introdotto dal citato art. 2-quater e consente ai soggetti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito, entro il termine fissato al 31 ottobre 2024, al Concordato Preventivo Biennale (CPB) di cui agli art. 10-22 del D.lgs. n. 13/202 di versare le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il presente provvedimento dà attuazione alla disposizione contenuta nel comma 15 dell'art. 2-quater del D.L. n. 113/2024.

Requisito per l'esercizio dell'opzione è, nelle annualità stabilite (periodi di imposta dal 2018 al 2022), aver alternativamente:

  • applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
  • dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA introdotta con i decreti attuativi dell’art. 148 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (causa pandemia covid-19);
  • dichiarata la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art. 9-bis, c. 6, lett.a), del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2024.

Esercizio dell'opzione per il Ravvedimento

Per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata - per ogni annualità di riferimento - attraverso la presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa annualità indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024, ossia:

  • “4074” “CPB – Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
  • “4075” “CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
  • “4076” “CPB - Imposta sostitutiva dell’IRAP - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Per le società e le associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir, o per le società indicate agli articoli 115 e 116 del Tuir, ai fini dell’esercizio dell’opzione è necessario:

  • presentare il modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap da parte della società o dell’associazione;
  • e presentazione i modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’art. 6-bis della L. n. 212/2000 ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Termini per il versamento delle imposte sostitutive

L’opzione per il Ravvedimento deve essere esercitata mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 31 marzo 2025.

Il pagamento rateale è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

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