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Piano Transizione 5.0. Le FAQ del MIMIT

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Piano Transizione 5.0. Le FAQ del MIMIT

mercoledì, 06 novembre 2024

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in data 2 novembre, ha pubblicato sul proprio sito internet la versione aggiornata delle FAQ relative al credito d’imposta “Piano Transizione 5.0”. I chiarimenti riguardano, tra l’altro, le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, i controlli e le verifiche.

Come si ricorderà, l’articolo 38 del decreto legge 2 n. 19/2024 ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, (News del 23 agosto 2024 - “Transizione 5.0. La circolare operativa per la prenotazione e il riconoscimento del credito d’imposta”)  che prevede un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nel merito, il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 ha individuato le modalità attuative della disciplina del credito, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali. Con il decreto direttoriale del 6 agosto 2024  è stata disposta l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica “Transizione 5.0”, accessibile dal sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Successivamente in data 16 agosto è stata pubblicata sul sito internet del MIMIT la relativa circolare operativa “Transizione 5.0”. 

Tuttavia, poiché permangono ancora dubbi operativi e procedurali per la concreta fruizione del credito, il Ministero, in data 2 novembre, ha pubblicato sul proprio sito internet un aggiornamento concernente le Faq (Risposte alle domande frequenti) scaturite dalle richieste di chiarimento inviate dalle imprese.

Le Faq, contenute nelle 41 pagine del documento, forniscono chiarimenti riguardanti i seguenti 10 aspetti:

  1. le caratteristiche del Piano Transizione 5.0;
  2. la procedura per l’accesso all’agevolazione;
  3. l’individuazione dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232;
  4. il calcolo del risparmio energetico; 
  5. la determinazione dell’importo del credito d’imposta spettante;
  6. i requisiti degli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  7. le attività di formazione;
  8. la cumulabilità con altre agevolazioni;
  9. i controlli e le verifiche;
  10. il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm).

Per quel che concerne la procedura per l’accesso all’agevolazione riteniamo opportuno menzionare la Faq 2.2 in base alla quale si ribadisce che l’impresa interessata deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID.

La procedura prevede, preliminarmente, la “Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0”; al riguardo l’impresa deve trasmettere la comunicazione preventiva contenente le informazioni necessarie ad individuare:

  • il soggetto beneficiario;
  • il progetto di innovazione;
  • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
  • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
  • l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.

Alla comunicazione preventiva è necessario allegare tra l’altro la “certificazione ex ante” firmata digitalmente dal certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.

Il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto dell’importo massimo dei costi ammissibili, comunicherà all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, “anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla comunicazione preventiva”. Come chiarito dalla Faq 2.3, i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post sono:

  1. gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  2. le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  3. gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
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