Per i lavoratori delle imprese del settore Terziario Servizi (Sistema Comm. Impresa/Confsal) ci sono importanti sulla disciplina del congedo parentale nell’accr 2 settembre 2024.
Congedo parentale
Il 2.9.2024, in Roma, tra la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa) - rappresentata dal Presidente; Aifos - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro rappresentata dal Presidente e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - Fesica Confsal -rappresentata dal Segretario Generale; con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - Confsal - rappresentata dal segretario generale; si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi dell’1.7.2013 - cod. CNEL "H01N". (Integrato dall'Accordo economico 29.12.2022 e dall'Accordo di rinnovo del 29.12.2023).
Nell’accordo in esame viene modificata la disciplina del congedo parentale. Nello specifico, viene previsto che ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi [otto] dodici anni di vita.
Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno [15] 5 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 32 e dell’art. 33 del d.lgs. 151/2001.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 151/2001;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci undici mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 151/2001. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 151/2001), per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell'Inps, per tre mesi non trasferibili alle lavoratrici e ai lavoratori fino al [terzo sesto] dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 [per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi]. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
Sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo che lo stesso deve presentare all'Inps [I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari].
La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.
La fruizione dei benefici di cui agli artt. 4 e ss. così come disciplinati dal D.I. del 22.12.2012 comporta, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale.