Con la Risposta a interpello 25 ottobre 2024, n. 210, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di split payment ed emissione della nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo
La fattispecie
Nel caso di specie, la società istante ha emesso nel marzo 2023, una fattura nei confronti di una la società in regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633 del 1972. Decorso un anno dalla suddetta fattura, è sopravvenuta l’esigenza di procedere all'emissione di una nota di credito per rettificare l'importo originariamente fatturato e non ancora incassato.
L'istante chiede quindi se è possible emettere nota di variazione in diminuzione oltre il termine annuale di cui all'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/972, in considerazione del mancato incasso del corrispettivo.
Premessa
Si premette che l'art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, contiene disposizioni sulle rettifiche in diminuzione dell’imponibile.
Il comma 2, in particolare, prevede la possibilità, per il cedente/prestatore, di effettuare la variazione in diminuzione dell’Iva nel caso in cui l’operazione per cui è stata emessa fattura viene meno (nullità, annullamento, risoluzione del contratto, rescissione, eccetera). Tale facoltà, tuttavia, secondo il successivo comma 3, non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile “qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21, comma 7”.
Soluzione delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate argomenta mella Risposta in oggetto che nel caso in trattazione, le norme sopra evidenziate devono essere coordinate con quelle che disciplinano il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), ex art. 17-¬ter D.P.R. n. 633/1972. In tal caso i cessionari/committenti destinatari di fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ¬pur non assumendo la qualifica di debitori d’imposta¬ devono versare l’IVA, loro addebitata nelle relative fatture, direttamente all’erario anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal versamento della relativa imposta.
Al riguardo, con svariati documenti di prassi (v. Risposte n. 436/2019 e n. 482/2023, nonché Risoluzione n. 75/E/2002) l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’esigibilità differita dell’imposta collegata al pagamento comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, l’imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l’operazione sia stata fatturata.
In tale ipotesi occorre effettuare nei registri IVA opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione.
Poiché, nell’ipotesi di split payment, l’esigibilità dell’IVA è collegata al pagamento del corrispettivo salva spontanea anticipazione da parte del cessionario/committente nel caso in cui il medesimo non si perfezioni, in tutto o in parte, l’imposta non diviene esigibile, in tutto o in parte, nonostante l’operazione sia stata fatturata.
La variazione operata dal cedente/prestatore assume di conseguenza funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri IVA le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l’anno dall’emissione della fattura.
Tali indicazioni presuppongono che il cessionario/committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione della medesima. Diversamente, tornerebbero applicabili i limiti temporali disposti dall’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di specie, pertanto, concludono le Entrate, l’istante potrà procedere con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall’emissione della fattura originaria.