Il decreto legge n.155 del 19 ottobre 2024 (Ved. News del 14 ottobre 2024 “Il ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale”) prevede che i soggetti ISA, con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al ravvedimento speciale anche nel caso in cui per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, o la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività.
La Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024, n. 246 ha pubblicato il citato decreto legge (Decreto) n.155/2024 contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”. Le misure previste riguardano il credito d’imposta ZES (Zona Economica Speciale unica Mezzogiorno), il rifinanziamento dell’APE sociale, il lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nuove disposizioni volte ad ampliare l’accesso al regime di ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale.
Le disposizioni riguardanti il ravvedimento speciale sono contenute nell’articolo 7 del Decreto il quale ha integrato e modificato l’originario articolo 2-quater del decreto legge n. 113/2024 convertito dalla legge n.143/2024. Attraverso l’inserimento del comma 6-bis si è previsto che i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), con un ammontare di ricavi derivanti dall’attività d’impresa o di compensi relativi all’attività di lavoro autonomo svolta, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento speciale anche nel caso in cui per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
- hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;
- ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività.
Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
- la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui al precedente punto 1), l’aliquota del 12,5%;
- la base imponibile dell’IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l’imposta sostitutiva dell’IRAP è determinata applicando, all’incremento di cui al precedente punto 3), l’aliquota del 3,9%.
Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP così determinate devono comunque essere diminuite del 30%.
Volendo fare un semplice esempio, per un contribuente, che nel periodo d’imposta 2021 ha dichiarato un reddito d’impresa pari a 60.000 euro ed ha fruito di una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva sarà:
- [60.000 + (60.000 x 25%)] - 60.000 = 15.000 euro.
Così determinata la base imponibile, ai fini del ravvedimento dovrà essere applicata l’aliquota dell’imposta sostitutiva redditi e addizionali pari al 12,5%; per l’imposta sostitutiva dell’IRAP occorre applicare l’aliquota del 3,9%.
Riprendendo l’esempio sopra esposto, il contribuente che voglia definire il periodo d’imposta 2021 dovrà versare:
- imposta sostitutiva redditi e addizionali: 15.000 x 12,5% = 1.875,00 euro, con la riduzione del 30% si determina un importo pari a 1.312,50 euro
- imposta sostitutiva IRAP: 15.000 x 3,9% = 585,00 euro, con la riduzione del 30% si determina un importo di 409.50 euro.
Infine ricordiamo che, ai sensi della Risoluzione n.50/E del 17 ottobre 2024, i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale devono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP, utilizzando i seguenti codici tributo:
- “4074” denominato “CPB - Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “4075” denominato “CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “4076” denominato “CPB - Imposta sostitutiva dell’IRAP - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.