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IVA - Rinuncia al credito nei confronti del fallimento ed emissione nota di variazione

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IVA - Rinuncia al credito nei confronti del fallimento ed emissione nota di variazione

giovedì, 17 ottobre 2024

Con la risposta a interpello 15 ottobre 2024 n. 203, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente alla possibilità di emettere nota di variazione IVA (art. 26 D.P.R. n. 633/1972) in caso di rinuncia unilaterale al credito nei confronti del fallimento. 

La fattispecie

Nel caso di specie, una società, al fine di avere chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 (IVA), fa presente di vantare un credito di IVA nei confronti di un Fallimento.

Trattandosi di credito senza alcuna possibilità di recupero, l’istante intende rinunciare allo stesso, con l'obiettivo di poter recuperare l'IVA anticipatamente rispetto alla conclusione della procedura fallimentare.

Pertanto, la società chiede se é possibile emettere nota di variazione IVA, anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia al credito vantato nei confronti del Fallimento. 

Al riguardo, l’istate sostiene che la rinuncia unilaterale al credito dovrebbe essere trattata in modo uguale ad altre situazioni che consentono la variazione IVA, come la risoluzione o l'annullamento di un contratto, in cui il credito originale non può essere soddisfatto a causa dell'insolvenza del debitore. 

Soluzione delle Entrate

Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate la quale, con la risposta in oggetto, ha chiarito - in sintesi - che la rinuncia unilaterale a un credito che non ha alcuna possibilità di essere recuperato non può dar luogo all’emissione di una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, non trattandosi di una fattispecie assimilabile alle ipotesi elencate dall’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione).

In particolare, l'Agenzia delle Entrate argomenta che l'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato, da ultimo, dall'art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 73/2021, convertito dalla  legge n. 106/2021) consente la variazione dell'IVA solo in determinate condizioni, come l’annullamento totale o parziale di un'operazione o nei casi di mancato pagamento a causa di procedure di insolvenza. 

Inoltre, il comma 2 dell’art. 18 del D.L. n. 73/2021 stabilisce che tali disposizioni si applicano solo alle procedure di insolvenza avviate dopo il 26 maggio 2021 e che per le fattispecie precedenti, l'emissione di note di credito è regolata da regolamenti precedenti, che richiedono la conclusione del processo di insolvenza.

Una rinuncia unilaterale a un credito non equivale alle condizioni necessarie per la variazione dell'IVA, poiché non modifica la transazione economica originale o la base imponibile.  

La sorte finanziaria del credito (ossia il mancato incasso) costituisce presupposto per la variazione dell'imponibile e dell'imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose. 

Pertanto, secondo l’Agenzia Entrate, la richiesta dell’istante di emettere nota di variazione dell'IVA basata su una rinuncia unilaterale al credito non è supportata dal quadro normativo vigente, che richiede un riconoscimento più formale dell'insolvenza e la conclusione delle relative procedure prima che tali azioni possano essere intraprese. 

Contra Cass. n. 35518/2023, secondo cui la rinuncia unilaterale al credito da parte di un creditore di una procedura concorsuale che pervenga all’organo gestore della procedura costituisce presupposto per il creditore per l’emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile a una delle ipotesi di mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in quanto preclude l’assolvimento del credito da rivalsa nei confronti del cedente; per l’effetto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione. 

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