È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 ottobre 2024 (Serie Generale n. 236) la Legge 7 ottobre 2024, n. 143 ossia la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. Decreto Omnibus), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
Le novità introdotte con la conversione in legge del Decreto Omnibus riguardano l’introduzione di una indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, disposizioni in tema di concordato preventivo biennale e di ravvedimento 2018-2022 (sanatoria). Inoltre, la norma interviene anche su agevolazioni per neo-residenti, esenzione Iva per operazioni di chirurgia estetica, investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive.
Agevolazioni per neo-residenti (art. 2)
L’art. 2 del D.L. 113/2024 innalza da 100.000 a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. L’innalzamento è applicato ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43 del Codice Civile successivamente alla data del 10 agosto 2024.
L’art. 24-bis del TUIR disciplina il regime agevolato che consente ai neo-residenti di corrispondere per l’intero reddito generato al di fuori del territorio italiano un’imposta forfettaria di 200.000 euro (o di 100.000 euro per le persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia prima del 10 agosto 2024). L’ accesso al regime agevolato è consentito a tutte le persone fisiche che decidono di spostare la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano stati residenti nel Paese per almeno 9 degli ultimi 10 anni.
Una tantum 100 euro per lavoratori dipendenti (art. 2- bis)
L’art. 2-bis, inserito in fase di conversione, ha previsto l’introduzione di un bonus per lavoratori dipendenti (c.d. Bonus Natale) che sarà erogato congiuntamente alla tredicesima mensilità.
L’importo, da rapportare alla durata del periodo di lavoro, non concorre alla formazione della base imponibile ed il lavoratore interessato a ricevere il bonus dovrà presentare un’apposita richiesta scritta al proprio sostituto d'imposta. I requisiti sono:
- reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
- figlio e coniuge a carico; il coniuge dev’essere non legalmente ed effettivamente separato
- imposta lorda relativa ai redditi da lavoro dipendente superiore alle detrazioni spettanti.
La spettanza dell’agevolazione sarà verificata in sede di conguaglio fiscale e se il bonus risulta non spettante, questo sarà recuperato direttamente dai sostituti d'imposta.
Concordato preventivo biennale e sanatoria (art. 2-ter e art. 2-quater)
Gli articoli 2-ter e 2-quater introducono novità riguardanti il regime sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono ed il ravvedimento 2018-2022.
In particolare, ai sensi dell’art. 2-ter, sono ridotte alla metà le sanzioni che si verificano in caso di:
- irrogazione di una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'art. 9 del D.lgs. 13/2024 non accolta dal contribuente;
- irrogazione di una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 472/1997.
Per i soggetti ISA che aderiscono entro il 31 ottobre 2024 al concordato preventivo biennale l’articolo 2-quater introduce un ravvedimento specifico secondo il quale possono versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché Irap, relativamente a una o più annualità per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
L’articolo 2-quater contiene il dettagliato dei criteri per il calcolo della base imponibile che sono correlati al punteggio ISA relativo a ciascuna annualità nonché le specifiche aliquote. Nello specifico, è previsto un abbattimento del 30% della base imponibile per il 2020 e il 2021, ossia gli anni più colpiti dagli effetti negativi dovuti alla pandemia Covid-19.
Il versamento potrà essere realizzato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o anche in 24 rate mensili. L’imposta dovuta non potrà comunque essere inferiore a mille euro.
Viene specificato che, eseguito il versamento in unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ex art. 39 DPR n. 600/1973, nonché quelle ai fini Iva ex art. 54, c.2, DPR n. 633/1972, salvo l’intervenuta decadenza del concordato preventivo biennale, l’applicazione di una misura cautelare, personale o reale, oppure la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per specifici reati tributari e finanziari o da ultimo per il mancato perfezionamento del ravvedimento a causa della decadenza dalla rateazione.
Infine, il comma 14 dell’articolo 2-quater ha previsto delle proroghe in riferimento ai termini di decadenza dell’accertamento.
Per i soggetti a cui si applicano gli ISA e che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973 e all'art. 57 del D.P.R. 633/1972 relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Sono prorogati in ogni caso al 31 dicembre 2025 i termini in scadenza al 31 dicembre 2024 per i soggetti a cui si applicano ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale.
Roulotte, case mobili e caravan: irrilevanza catastale se collocate in strutture ricettive all’aperto (articolo 7-quinquies)
L’art. 7-quinquies prevede che a partire dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione (roulotte, case mobili, caravan) collocati in strutture ricettive all'aperto sono esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale.
Dalla stessa data, i valori necessari alla stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto vengono aumentati, rispetto ai valori di mercato ordinariamente attribuiti:
- dell'85%, per le aree attrezzate per gli allestimenti mobili di pernottamento (roulotte, case mobili, caravan);
- del 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono presentare:
- atti di aggiornamento geometrico per l'aggiornamento della mappa catastale, entro il 15 giugno 2025
- atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati.
In caso di mancata presentazione degli atti di aggiornamento, sarà richiesta la presentazione ai soggetti titolari degli atti di aggiornamento direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
In caso di inadempimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, è prevista la redazione d’ufficio dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti dall’art. 1, c. 339, L. 311/2004.