L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 10 ottobre 2024 n. 196, ha chiarito il trattamento fiscale dei redditi derivanti da investimenti peer to peer lending.
La fattispecie
L’istante è un istituto di pagamento conforme al D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che si occupa di servizi di pagamento innovativi, inclusi "peer to peer lending" e "crowdfunding". Ha un contratto con una società per gestire una Piattaforma di prestiti tra pari e coinvolge un istituto di moneta elettronica per gestire i pagamenti.
Nel caso di specie, il soggetto istante si identificava come co-gestore della Piattaforma in quanto, effettivamente, avrebbe dovuto gestirne la parte fiscale.
La società istante ritiene che i proventi dei finanziamenti tra soggetti finanziati e finanziatori sulla Piattaforma debbano essere assoggettati a ritenuta d'acconto secondo il D.Lgs. 32/2023. La Piattaforma funge da collegamento tra finanziatori e richiedenti, compatibile con la definizione di "piattaforma" data dal provvedimento. L'istante si qualifica come gestore della Piattaforma, soddisfacendo i requisiti soggettivi (finanziatori non professionali) e qualitativi (gestore di piattaforma iscritto all'albo degli istituti di pagamento). Di conseguenza, la società ritiene obbligatorio effettuare la ritenuta fiscale (attualmente 26% ex art. 26 D.P.R. n. 600/1973) poiché sussiste un rapporto di cogestione esplicitamente indicato nei contratti e svolge attività di gestione della piattaforma e delle ritenute finanziarie, versando l'erario tramite un conto IMEL SEE.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta a interpello n. 196/2024 in same, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile agli investimenti effettuati su Piattaforme di P2P Lending gestite da società che non sono iscritte all'albo degli intermediari finanziari o che non sono istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d'Italia, la disciplina prevista per gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), TUIR: l'esercizio dell'attività di finanziamento attraverso le Piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo.
In particolare, nel presupposto che i finanziatori siano persone fisiche al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa, occorre valutare se il gestore della Piattaforma sia l'istituto di pagamento istante iscritto all'albo previsto dal TUB, come richiesto dall'art. 44, comma 1, lett. d-bis), del TUIR.
Nella specie, la società con cui l’istasnte ha stretto l’accordo si qualifica come gestore della Piattaforma che si avvarrà della collaborazione di IMEL SEE, per la fornitura dei servizi di pagamento strumentali all'operatività della Piattaforma, e dell'istante, per la fornitura del servizio di pagamento della ritenuta a titolo d'imposta. A tal fine, il gestore della Piattaforma dovrà farsi appositamente autorizzare dagli utenti della Piattaforma per richiedere l'ulteriore servizio di pagamento di versamento della ritenuta e per eseguire tutti i relativi adempimenti per consentire il versamento da parte dell'Istante.
Il trasferimento delle somme dovute per il versamento della ritenuta verrebbe eseguito dai conti dei soggetti finanziati a quello dell'istante, detenuti presso IMEL SEE, sulla base delle istruzioni comunicate ad entrambi gli istituti di pagamento. In tal senso, la prestazione del servizio dell'istante nell'ambito dell’attività di gestione è eventuale e facoltativa, dipendendo dalla volontà degli utenti della Piattaforma.
Per quanto precede, nel caso di specie l'istante non soddisfa il requisito di gestore della Piattaforma, così come richiesto dall'art. 44, comma 1, lett. d-bis), del TUIR. Pertanto, secondo l’Agenzia Entrate, l'istante non potrà applicare la ritenuta a titolo d'imposta sui proventi derivanti dagli investimenti operati sulla Piattaforma.