Il prossimo 17 Ottobre entra in vigore anche in Italia la direttiva NIS2 sulla Cybersicurezza.
Si tratta di una norma europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che impone ad imprese ed enti pubblici nuovi obblighi per garantire un livello più elevato di protezione contro gli attacchi informatici.
Con il decreto n. 138/2024, il Governo ha ratificato la suddetta direttiva, recependola nel nostro ordinamento.
Destinatari della NIS2
La direttiva NIS2, secondo quanto disposto anche dal decreto n. 138 succitato, si applica alle imprese di media e grande dimensione, ossia a quelle aziende che hanno più di 50 addetti e un giro d’affari superiore ai 10 milioni di euro.
Le norme si applicano anche alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricomprese nelle categorie elencate nell'allegato III del decreto in esame.
Destinatari delle norme, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono anche altri soggetti; più in dettaglio:
- i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo, che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
- i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- i prestatori di servizi fiduciari;
- i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;
- i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio.
Gli allegati I, II, III, IV al decreto n. 138 riportano, inoltre, i criteri in base ai quali individuare i soggetti a cui la direttiva si applica indipendentemente dalle dimensioni. Tali soggetti sono individuati dall'Autorità nazionale competente NIS (ACN), che provvede a notificare ad essi la loro individuazione ai fini della registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile, dalla medesima agenzia.
Dovranno adeguarsi alle norme della direttiva anche i soggetti appartenenti ai settori o alle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV, indipendentemente dalle loro dimensioni, individuati sempre da ACN qualora:
- il soggetto sia identificato prima della data di entrata in vigore del decreto come operatore di servizi essenziali ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
- il soggetto sia l'unico fornitore nazionale di un servizio che e' essenziale per il mantenimento di attivita' sociali o economiche fondamentali;
- una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica o la salute pubblica;
- una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
- il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale o regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nel territorio dello Stato;
- il soggetto sia considerato critico ai sensi del decreto quale elemento sistemico della catena di approvvigionamento, anche digitale, di uno o piu' soggetti considerati essenziali o importanti.
Infine il decreto n. 138 si applica, indipendentemente dalle sue dimensioni, all'impresa collegata ad un soggetto essenziale o importante, se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
- adotta decisioni o esercita una influenza dominante sulle decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica di un soggetto importante o essenziale;
- detiene o gestisce sistemi informativi e di rete da cui dipende la fornitura dei servizi del soggetto importante o essenziale;
- effettua operazioni di sicurezza informatica del soggetto importante o essenziale;
- fornisce servizi TIC o di sicurezza, anche gestiti, al soggetto importante o essenziale.
Soggetto essenziale o importante
La direttiva e quindi il decreto prevedono una differenziazione per categorie, suddividendo tra soggetto essenziale e soggetto importante. E’ compito dell'ACN individuare, i soggetti che, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono considerati essenziali. I soggetti importanti sono invece quei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, ma non sono considerati essenziali.
Direttiva NIS. Le date importanti
Il decreto prevede che ACN, entro il prossimo 15 aprile, notifichi ai soggetti interessati la doverosa registrazione sulla piattaforma, valutando se il soggetto è essenziale o importante.
Il 17 gennaio 2025, invece, scatta la data di registrazione sulla piattaforma che va riconfermata annualmente, verificando la correttezza dei dati, aggiornandoli (l’obbligo di aggiornamento andrà effettuato entro il primo gennaio 2026, inserendo anche l’elenco delle attività e dei servizi).
Entro il primo gennaio 2026, i soggetti a cui si applica la NIS2 sono tenuti alla notifica degli incidenti informatici. Si rende necessario, pertanto, agire sin da ora a livello organizzativo per prevedere come rilevare gli incidenti ed individuare l’iter per la corretta notifica.
Entro il mese di ottobre 2026, i soggetti a cui si applica la NIS2 devono adeguarsi agli obblighi previsti agli articoli 23 (organi amministrazione e direttivi), 24 (Obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica) e 29 (Obblighi in materia di notifica di incidente).
Valutazione del rischio
L’articolo 24 del decreto prevede una serie di obblighi a carico dei soggetti destinatari della norma, riferiti alla riduzione del rischio. Tali soggetti, infatti, dovranno effettuare una valutazione del rischio informatico, adottando conseguenti misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate al livello di rischio individuato.
Si tratta di misure che dovranno:
- assicurare un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti, tenuto conto delle conoscenze piu' aggiornate e dello stato dell'arte in materia e, ove applicabile, delle pertinenti norme nazionali, europee e internazionali, nonche' dei costi di attuazione;
- sono proporzionate al grado di esposizione a rischi del soggetto, alle dimensioni del soggetto e alla probabilita' che si verifichino incidenti, nonche' alla loro gravita', compreso il loro impatto sociale ed economico.
Le misure dovranno basarsi su un approccio multi-rischio, volto a proteggere i sistemi informativi e di rete nonche' il loro ambiente fisico da incidenti, e devono comprendere almeno i seguenti elementi:
- politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete;
- gestione degli incidenti, ivi incluse le procedure e gli strumenti per eseguire le notifiche di cui agli articoli 25 e 26;
- continuita' operativa, ivi inclusa la gestione di backup, il ripristino in caso di disastro, ove applicabile, e gestione delle crisi;
- sicurezza della catena di approvvigionamento, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
- sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, ivi comprese la gestione e la divulgazione delle vulnerabilita';
- politiche e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
- pratiche di igiene di base e di formazione in materia di sicurezza informatica;
- politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, ove opportuno, della cifratura;
- sicurezza e affidabilita' del personale, politiche di controllo dell'accesso e gestione dei beni e degli assetti;
- uso di soluzioni di autenticazione a piu' fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette, e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, ove opportuno.
Notifica degli incidenti
L’articolo 25 del decreto in esame, che prevede gli obblighi di notifica degli incidenti informatici significativi, stabilisce quali informazioni vanno comunicate al CISRT Italia e cosa si intende per incidente significativo, ossia un incidente che:
- ha causato o e' in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto interessato;
- ha avuto ripercussioni o e' idoneo a provocare ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali considerevoli.
La notifica va trasmessa, senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 72 ore da quando si viene a conoscenza dell'incidente significativo; tale notifica va fatta a seguito di una prenotifica sintetica da compiersi entro e non oltre 24 ore da quando si viene a conoscenza dell’incidente, indicando se l'incidente significativo possa ritenersi il risultato di atti illegittimi o malevoli o puo' avere un impatto transfrontaliero.
Oltre alla notifica obbligatoria dell’incidente, l’articolo 26 prevede una notifica su base volontaria degli incidenti diversi da quelli significativi indicati nell’articolo 25.
Uso di schemi di certificazione
Al fine di dimostrare il rispetto di determinati obblighi di cui all'articolo 24, l'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5 del decreto, potrà imporre ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare categorie di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere ff), gg) e hh), sviluppati dal soggetto essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano certificati nell'ambito dei sistemi europei di certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
Obblighi specifici per i gestori e i fornitori di nomi a dominio
Dettagliati obblighi all’articolo 29 sono previsti anche per i fornitori di nomi a dominio, i quali sono, tra l’altro, obbligati a tenere una banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio contenente le informazioni necessarie per identificare e contattare i titolari dei nomi di dominio e i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio presenti, registrati o censiti nel registro dei nomi di dominio di primo livello (top level domain - TLD).
Il Capo V del decreto è dedicato infine agli obblighi di vigilanza, monitoraggio e irrogazione di sanzioni in capo all’ANC, alla quale è demandato il compito di valutare il rispetto da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti degli obblighi previsti dal decreto a carico dei soggetti importanti ed essenziali, anche attraverso attività ispettive.