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Niente bonus investimenti in beni strumentali se c’è un contratto rent to buy

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Niente bonus investimenti in beni strumentali se c’è un contratto rent to buy

venerdì, 11 ottobre 2024

Nella risposta al quesito n.198/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce perché se c’è un contratto rent to buy la società non può ottenere il bonus investimenti in beni strumentali nuovi.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, sussistendo tale fattispecie contrattuale, i beni sono già stati impiegati al momento dell’acquisto dalla società; manca, pertanto, il requisito della novità.


La questione


Una società è interessata a fruire del bonus investimenti in beni strumentali nuovi, ma per l’acquisizione degli stessi utilizza un contratto di “rent to buy”.
La società chiede chiarimenti alle Entrate, in quanto nella legge di bilancio 2021, all’articolo 1 comma 1054 non viene menzionato espressamente il contratto di locazione finanziaria, noto anche come contratto rent to buy. Chiede, dunque, se tale contratto possa implicitamente essere fatto rientrare nella disciplina del bonus.
Tale circostanza specifica, spiegano le Entrate, non può godere del bonus, in quanto il contratto rent to buy prevede l’immediato godimento del bene dietro pagamento di un canone e poi l’acquisizione dello stesso, imputando al prezzo di vendita parte del canone di locazione versato.


La disciplina normativa che regola il bonus investimenti in beni strumentali nuovi, invece, prevede che il bene sia nuovo e non già utilizzato dall’impresa al momento dell’acquisizione.

 

Il parere delle Entrate


In via preliminare, le Entrate ripercorrono il quadro normativo e di prassi riferito al bonus in esame, e rimandano, per argomentare la propria risposta, al quesito a quanto già evidenziato nella circolare n. 9/2021, in cui viene precisato che ''il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di Bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni'', essendo tale criterio ''finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing''.


E’ chiaro, quindi, che i contratti di locazione finanziaria non siano esclusi dal bonus per volere del legislatore, tuttavia, scrivono le Entrate, la disciplina del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione (il c.d. contratto di ''rent to buy'') è ''una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento'' ed è stata introdotta dall'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con riferimento all'acquisto di immobili, e come evidenziato nella circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015.
Sul punto, l’Agenzia tiene a precisare che esula dalla sua competenza l’individuazione dei diritti e degli obblighi in concreto assunti dalle parti nell'ambito del contratto stipulato e l’esatta qualificazione giuridica del contratto stipulato, considerando inoltre che la fattispecie del ''rent to buy'', è una tipologia in genere utilizzata per i beni immobili, mentre nel caso in esame ha come oggetto beni mobili.


Ciò premesso, le Entrate rammentano che nel contratto stipulato dall’istante, il conduttore ha l’obbligo di acquistare il bene alla fine del contratto. Pertanto, il cliente ottiene la proprietà solo al termine del periodo di concessione in godimento convenuto fra le parti e nel corso di tale periodo il cliente utilizza un bene non di sua proprietà, ma del fornitore.
Nel provvedimento, viene richiamata successivamente la risposta ad interpello pubblicata sub n. 41 del 17 gennaio 2023, nella quale è stato chiarito che ''risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai [...] (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa.


Per tali beni, il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare in linea teorica all'impresa che effettua la locazione operativa [...], essendo la finalità dell'agevolazione quella di ''incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa''.
Sulla stessa linea anche la risposta ad interpello pubblicata sub n. 109 del 21 maggio 2024, con cui è stato escluso che, in caso di noleggio di un bene agevolabile, ancorché seguito dall'acquisto dello stesso, senza soluzione di continuità, da parte del soggetto originario locatario/utilizzatore dello stesso, possa applicarsi la disciplina agevolativa in esame, poiché come argomentato nella richiamata risposta ''l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati''.


Alla luce di quanto sopra, le Entrate ritengono che il contratto di ''rent to buy'' come descritto nell’ istanza, non integri una utile modalità di acquisizione dei beni eleggibili ai fini del Credito d'imposta in esame.
Pertanto, la società non può fruire dell’agevolazione per l'acquisto dei beni strumentali tramite il descritto contratto di ''rent to buy'' poichè tali beni risultano privi del necessario requisito della novità del bene oggetto d'investimento, in quanto risultano, al momento del loro acquisto, già utilizzati, sebbene a diverso titolo, dalla stessa Società, proprio in base al contratto di ''rent to buy'' .

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