L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 4 ottobre 2024, n. 193, ha fornito chiarimenti in tema di trattamento ai fini IVA dei contributi Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).
La fattispecie
Nel caso di specie, l’istante è una società titolare di contratto di servizio sottoscritto con il Ministero e il MEF, a cui è stata affidata, in qualità di soggetto attuatore e in quanto affidatario del servizio, una somma per l'acquisto di materiale da impiegare, esclusivamente, in specifici servizi.
L’istante ha utilizzato tali risorse per acquisto del materiale, giusta quanto previsto dal decreto, nell'ambito di specifici contratti di appalto.
Ciò posto, con un primo quesito, l'istante chiede chiarimenti sul trattamento IVA delle risorse che saranno allo stesso erogate dal Ministero in attuazione del PNRR, in applicazione e per le finalità indicate nel D.M.
Con un secondo quesito, l'istante chiede chiarimenti in ordine al diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle fatture ricevute dai fornitori del materiale e all'applicazione alle medesime fatture del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Soluzione delle Entrate
Nello specifico della fattispecie in esame, secondo quanto affermato nell’istanza, la società ritiene che i fondi ricevuti dal Ministero dovrebbero essere qualificati come semplici trasferimenti di denaro, esulando quindi dal campo di applicazione dell'IVA per effetto dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (“Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;”).
Tale classificazione è in linea con le istruzioni fornite dall'Amministrazione finanziaria (v. Circolare n. 34/2013), che distingue tra contributi e compensazioni in base alle norme di legge e alle normative comunitarie. La società sostiene che le fatture dei fornitori debbano essere emesse nei suoi confronti in quanto soggetto attuatore, consentendole di detrarre l'IVA addebitata dai fornitori ex art.19 del D.P.R. n. 633/1972.
Nela Risposta l'Agenzia delle Entrate conferma che il sistema dell'IVA si fonda su reciproci patti di prestazione. Se i fondi non sono legati ad un obbligo specifico della società nei confronti del Ministero, sono considerati semplici trasferimenti di denaro e quindi non soggetti ad IVA. L’Agenzia sottolinea che i contributi sono destinati esclusivamente alla copertura dei costi relativi all'acquisto dei materiali, non come compenso per i servizi resi dall’istante.
Le Entrate concludono sul primo punto che i contributi ricevuti dalla società possono essere qualificati come movimenti di denaro senza IVA, a condizione che i fondi siano utilizzati esclusivamente allo scopo previsto per l'acquisto di materiali per servizi di pubblica utilità. La valutazione del diritto alla detrazione dell'IVA sarà rinviata ad una successiva fase di verifica, focalizzata sugli aspetti di fatto e di diritto dei rapporti tra l’istante, i fornitori e il Ministero.
Riguardo il secondo quesito (detrazione dell'IVA e split payment), l’'Agenzia chiarisce che la questione della detrazione IVA dipende da fattori di fatto, che verranno accertati solo in sede di controllo sostanziale. Tuttavia, è confermato che le fatture emesse nei confronti di Alfa S.p.A. sono soggette al regime di scissione dei pagamenti (art. 17 -ter, DPR n. 633 del 1972), in quanto la società agisce come ente pubblico nell'acquisto di beni per il PNRR.
Pertanto, le somme erogate ad Alfa S.p.A. non costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi e sono quindi escluse dall'applicazione dell'IVA. Il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture dei fornitori sarà oggetto di ulteriori verifiche in fase di controllo.