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Antiriciclaggio. L’individuazione del titolare effettivo

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Antiriciclaggio. L’individuazione del titolare effettivo

lunedì, 07 ottobre 2024

In tema di Antiriciclaggio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un Documento di Ricerca riguardante l’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato. Tale individuazione, nell’ambito dell’adeguata verifica del cliente, rappresenta una delle principali criticità con cui devono confrontarsi i destinatari della normativa Antiriciclaggio. 

In relazione alla rilevante attualità del tema e nell’attesa della pubblicazione della decisione di merito assunta dal Consiglio di Stato il 19 settembre scorso, il CNDCEC ha emanato il Documento di ricerca “L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato” con lo specifico obiettivo di supportare i Commercialisti sia in sede di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica dei propri clienti, che nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche tenute alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro Imprese.

Il Documento è stato redatto tenendo conto delle FAQ “Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in data 20 novembre 2023. 

Come è noto, l’articolo 20 del decreto antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) prescrive che per i clienti diversi dalle persone fisiche è obbligatorio individuare una o più persone fisiche quali titolari effettivi della società o dell’ente; tali soggetti coincidono con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nei casi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in virtù:

  1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Qualora l’applicazione dei criteri sopra indicati non consenta un’individuazione univoca, il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

In buona sostanza, il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse del quale o delle quali, in ultima analisi, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Il titolare effettivo è realmente il destinatario principale degli effetti economici e patrimoniali della consulenza o del servizio prestato dal professionista soggetto agli obblighi antiriciclaggio nei confronti di società, enti o trust.

Peraltro, come rileva il Documento, le specifiche modalità di individuazione del titolare effettivo, previste dal citato articolo 20, saranno presto modificate dal nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile.

Tale Regolamento prevede che gli obblighi in materia di titolarità effettiva devono essere semplificati per garantire un adeguato livello di trasparenza in tutta l’Unione con contestuale introduzione di nuovi obblighi riguardanti i fiduciari e i soggetti stranieri, al fine di mitigare “il rischio che i criminali si nascondano dietro livelli intermedi”.

In attesa della definizione delle modifiche che saranno apportate a livello europeo dal Regolamento, occorre attenersi, secondo l’emanato Documento, a quanto prescritto dal 2° comma dell’articolo 20, il quale individua il titolare effettivo nelle società di capitali in chi possiede la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Volendo fare un semplice esempio, qualora in una società vi siano due soci, titolari di partecipazioni pari, rispettivamente, al 70% e al 30% del capitale sociale, superando la soglia del 25%, risultano entrambi titolari effettivi. Configura, invece, una proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale posseduta per tramite di una società controllante, fiduciaria o interposta persona. Operativamente, le proprietà dirette e indirette riconducibili alla stessa persona fisica dovranno essere sommate per verificare se la soglia del 25% venga superata.

Per quel che concerne le società di persone è agevole osservare che il citato articolo 20 non ha definito un criterio specifico per l’individuazione del titolare effettivo; al riguardo, come indicato nel Documento, il CNDCEC ritiene opportuno applicare, entro i limiti compatibili, il criterio individuato in caso di società di capitali; in buona sostanza, “i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della società, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che, si ricorda, può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta)”.

Ciò precisato, si ritiene che devono essere individuati come titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili “quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti o accomandatari”.

Sono da considerare titolari effettivi anche i soggetti che, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, sono titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Riepilogando, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti

che:

  • hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%;
  • hanno poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
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