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Le Entrate pubblicano le istruzioni sull’elezione del domicilio digitale speciale e la PEC

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Le Entrate pubblicano le istruzioni sull’elezione del domicilio digitale speciale e la PEC

martedì, 08 ottobre 2024

Con il provvedimento del 7 ottobre 2024, l’Amministrazione finanziaria detta le istruzioni sulla elezione, modifica e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale e le indicazioni per confermare o eliminare l’indirizzo Pec, qualora già trasmesso per la notifica degli atti a mezzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento non si riferisce alle imprese né ai professionisti, i quali, lo si rammenta, devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec).
Quando si parla di domicilio digitale ci si riferisce, secondo la disciplina in vigore ad “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato” presso cui ricevere la notifica di atti, avvisi, provvedimenti e comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, anche quelli per i quali la legge non dispone la notifica.


La funzionalità che consente di eleggere o variare il domicilio digitale speciale sarà a breve disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate. La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate medesima.
L’Agenzia delle entrate invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e produce gli effetti voluti.
Con le medesime modalità saranno, inoltre, comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato; la revoca sarà comunicata mediante apposita funzionalità.


La funzionalità riferita all’indirizzo digitale speciale potrà essere utilizzata dagli interessati anche per la conferma, come domicilio digitale speciale, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC) precedentemente comunicato, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 120768 del 28 giugno 2017. In assenza di tale conferma l’indirizzo si intenderà revocato.
Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.


Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito anche CAD).
Si ricorda che i soggetti di cui all’art. 6-quater del CAD possono eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.


Sono esclusi dall’elezione del domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD.


Funzione del domicilio digitale speciale eletto


Il domicilio digitale speciale eletto, mediante le modalità innanzi delineate, verrà utilizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, per l’invio delle comunicazioni e degli atti affidati agli enti creditori, anche diversi dalle Entrate, a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio e verrà utilizzato anche dall’agente della
La comunicazione, la conferma, la variazione e la revoca del domicilio speciale eletto avranno effetto, ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni, dal momento della conclusione, con esito positivo, del processo di validazione descritto.


Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC, di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che ha eletto il domicilio non potrà opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate

Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato d’intesa con il dipartimento per la Trasformazione digitale, saranno stabiliti termini e modalità per trasferire i domicili digitali speciali, comunicati all’Agenzia delle entrate, nell’elenco dei domicili di piattaforma diversificati, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58, ai fini della notificazione e dell’invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell’articolo 26 del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come previsto dal comma 6 dell’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

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