 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Anche la Fondazione che forma nello spettacolo beneficia dell’Art Bonus

News

Agevolazioni fiscali
torna alle news

Anche la Fondazione che forma nello spettacolo beneficia dell’Art Bonus

lunedì, 07 ottobre 2024

Anche la Fondazione che forma artisti nel settore dello spettacolo beneficia dell’art bonus, di cui all’articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo n. 83/2014, purchè le attività della fondazione rientrino tra quelle indicate nelle categorie in elenco al decreto ministeriale del 27 luglio 2017.
Questo è quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta ad interpello n. 191/2024, espressa dopo aver sentito il parere del Ministero della cultura.  


Non rientrano invece le somme erogate all’attività di formazione, pur svolta dalla fondazione, ma in classi non menzionate nelle categorie del decreto ministeriale.
Per beneficiare dell’art bonus, dunque, è necessario specificare, nella causale dell’erogazione, per quale attività le liberalità vengono destinate.
Nel caso di specie, la fondazione istante, infatti, svolgeva attività di formazione sia in attività incluse nell’art bonus che in quelle escluse.


Si trattava di una Fondazione senza scopo di lucro, il cui ente promotore è un Comune con cui la fondazione aveva sottoscritto una convenzione per la gestione e promozione dello spettacolo, della musica e del teatro mediante specifiche scuole di formazione.
La Fondazione aveva interesse a ricevere liberalità da soggetti privati e, per tale ragione, precisava nell’interpello che oltre ai finanziamenti dal Fus (Fondo unico spettacolo), svolge diverse attività in settori rientranti nelle categorie promosse dallo stesso FUS, come attività concertistiche e teatrali, ciò detto, chiedeva all’Amministrazione finanziaria, se le erogazioni in denaro finalizzate al suo sostegno possano fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014 (Art Bonus) e, nello specifico, se le somme possano essere destinate al sostegno dell’intera attività oppure se, di volta in volta, devono essere riservate alle specifiche attività riconducibili allo stesso Fus.


L’Agenzia delle entrate, nel suo provvedimento, rammenta che l’Art bonus consiste in un credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (articolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014).


Tale credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.


L’Amministrazione prende poi in considerazione le sue circolari sull’argomento, nello specifico, le circolari n. 24/2014 e n. 34/2023, con cui sono stati precisati gli interventi che rientrano nell’agevolazione, come ad esempio, la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il sostegno agli istituti di cultura, (fra cui teatri, fondazioni lirico sinfoniche, produzioni teatrali e di danza,  produzione teatrale e di danza), realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, restauro di beni culturali pubblici anche se affidati in concessione.


Precisano poi le entrate, che, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, si sono rivolte al competente Ministero della cultura che ha formulato il proprio parere, chiarendo che  «secondo l'interpretazione fornita dall'Istante, le attività spettacolistiche, finanziate dal FUS, verrebbero svolte con l'apporto di studenti ed ex studenti provenienti dalle scuole di Alta Formazione gestite dalla Fondazione medesima e che pertanto, le attività spettacolistiche e la formazione risulterebbero inscindibilmente legate, anche sotto il profilo dell'ammissibilità al beneficio fiscale in parola».

Premesso cio, l’Agenzia delle Entrate ammette alla fruizione dell’art bonus esclusivamente le somme destinate al sostegno delle attività della fondazione rientranti nelle categorie menzionate dal decreto ministeriale succitato, escludendo invece, quelle attività di formazione che, sebbene destinate ad attività connesse con lo spettacolo e teatrali, non possiedono i requisiti indicati dalla specifica disciplina.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati