Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 212/2024) del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, cambiano i criteri dimensionali che determinano la possibilità per le imprese di redigere il bilancio in forma abbreviata o micro e le soglie che determinano l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Il D.lgs. n. 125/2024, che semplifica a tutti gli effetti la redazione dei bilanci, entrerà in vigore il prossimo 25 settembre 2024. Non è stato specificato dalla normativa il momento esatto a partire dal quale avranno validità le nuove soglie incrementate; tuttavia, salvo diverse indicazioni si può presumere che le disposizioni potranno essere applicate a partire dalla prossima campagna bilanci (esercizio concluso al 31.12.2024 per i solari).
Bilancio in forma abbreviata: nuove soglie
L’articolo 16 del D.lgs. 125/2024 modifica la disciplina del bilancio in forma abbreviata contenuta nell’art.2435-bis c.c. che consente alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati di redigere il bilancio dell’esercizio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o - successivamente - per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei tre limiti previsti.
Con le modifiche apportate dall’art. 16, i limiti cambiano come segue:
- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (precedentemente fissata a 4.400.000 euro);
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (precedentemente 8.800.000 euro);
- i dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Come noto, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
Microimprese e bilanci micro
Anche l’articolo 2435-ter c.c., relativo ai bilanci delle microimprese, è stato aggiornato dall’articolo 16 del D.lgs. 125/2024.
Possono essere definite microimprese, e di conseguenza redigere il bilancio in forma micro, le società non quotate che nel primo esercizio o - successivamente - per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (precedentemente 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (precedentemente 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5
Bilancio consolidato
L’art. 16 del D.lgs. 125/2024 interviene inoltre, sull’art. 27 del D.lgs. 127/1991 che disciplina il bilancio consolidato.
Con i nuovi limiti, sono esonerati dall’obbligo di redazione le imprese controllanti che, insieme alle controllate, non superano su base consolidata 2 dei seguenti parametri:
- totale degli attivi di 25 milioni di euro (precedentemente 20 milioni di euro)
- ricavi totali di 50 milioni di euro (precedentemente 40 milioni di euro)
- media di 250 dipendenti.
Si ricorda che…
Il Decreto Legislativo 125/2024 attua la direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.