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Bilanci d’esercizio 2024: innalzate le soglie per i bilanci abbreviati e micro

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Bilancio consolidato, Bilancio società di capitali
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Bilanci d’esercizio 2024: innalzate le soglie per i bilanci abbreviati e micro

venerdì, 20 settembre 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 212/2024) del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, cambiano i criteri dimensionali che determinano la possibilità per le imprese di redigere il bilancio in forma abbreviata o micro e le soglie che determinano l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. 

Il D.lgs. n. 125/2024, che semplifica a tutti gli effetti la redazione dei bilanci, entrerà in vigore il prossimo 25 settembre 2024. Non è stato specificato dalla normativa il momento esatto a partire dal quale avranno validità le nuove soglie incrementate; tuttavia, salvo diverse indicazioni si può presumere che le disposizioni potranno essere applicate a partire dalla prossima campagna bilanci (esercizio concluso al 31.12.2024 per i solari). 

Bilancio in forma abbreviata: nuove soglie

L’articolo 16 del D.lgs. 125/2024 modifica la disciplina del bilancio in forma abbreviata contenuta nell’art.2435-bis c.c. che consente alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati di redigere il bilancio dell’esercizio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o - successivamente - per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei tre limiti previsti.

Con le modifiche apportate dall’art. 16, i limiti cambiano come segue:

  1. il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (precedentemente fissata a 4.400.000 euro);
  2. i  ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (precedentemente 8.800.000 euro);
  3. i dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Come noto, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Microimprese e bilanci micro

Anche l’articolo 2435-ter c.c., relativo ai bilanci delle microimprese, è stato aggiornato dall’articolo 16 del D.lgs. 125/2024.

Possono essere definite microimprese, e di conseguenza redigere il bilancio in forma micro, le società non quotate che nel primo esercizio o - successivamente - per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (precedentemente 175.000 euro);
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (precedentemente 350.000 euro);
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5

Bilancio consolidato

L’art. 16 del D.lgs. 125/2024 interviene inoltre, sull’art. 27 del D.lgs. 127/1991 che disciplina il bilancio consolidato.

Con i nuovi limiti, sono esonerati dall’obbligo di redazione le imprese controllanti che, insieme alle controllate, non superano su base consolidata 2 dei seguenti parametri: 

  1. totale degli attivi di 25 milioni di euro (precedentemente 20 milioni di euro)
  2. ricavi totali di 50 milioni di euro (precedentemente 40 milioni di euro)
  3. media di 250 dipendenti.

Si ricorda che… 

Il Decreto Legislativo 125/2024 attua la direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

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