Con la Risposta a interpello 16 settembre 2024, n. 184, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale dei premi erogati dalle università agli studenti meritevoli, che hanno conseguito un Master di secondo livello. In particolare, si analizza la natura fiscale di tali premi e l’aliquota di ritenuta applicabile.
L’interpello
Nel caso specifico, l’istante, immatricolata al Master universitario di secondo livello presso l'Università per l'anno accademico 2021-2022, prospetta la seguente situazione:
- che nel 2022 l'Università ha bandito un avviso di selezione per l'attribuzione di premi di studio in denaro riservati a coloro che avrebbero conseguito il titolo del Master, erogato successivamente al suo conseguimento agli studenti considerati più meritevoli in base alla valutazione della prova finale e delle prove intermedie;
- che l'avviso di selezione prevede che i premi siano assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF), pari al 25%, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973;
- che nel 2023, l'Università ha approvato la graduatoria di merito dalla quale l'istante è risultata aggiudicataria del premio;
- che il premio è stato erogato al netto della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25% e l'Università ha successivamente certificato la ritenuta e ha reso disponibile la certificazione unica 2024.
Pertanto, l'istante chiede di conoscere il regime fiscale applicabile al premio conseguito nella fattispecie prospettata.
Soluzione delle Entrate
Si premette sul piano normativo interessante la fattispecie, che l'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR qualifica come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante»
Per il successivo art. 67, comma 1, lett. d), del TUIR costituiscono, invece, redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, «le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali».
Ciò posto, nella Risposta all’interpello in ogggetto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i premi in questione non sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché non sono erogati per sostenere l'attività di studio o formazione degli studenti (art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR).
Tali premi rientrano invece nella categoria dei "redditi diversi" (art. 67, comma 1, lett. d), del TUIR) in quanto riconosciuti per meriti artistici, scientifici o sociali.
A tal fine, non rileva la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro oggetto di valutazione da parte di un’apposita commissione (quale, ad esempio, una tesi, un’opera progettuale, oppure un elaborato), ma una verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall’avviso di selezione (nel caso di specie, sostanzialmente il voto finale del master).
Di conseguenza, è corretta l'applicazione della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973 per i premi conseguiti, applicata dall'Università, atteso che ai premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza si applica l'aliquota del 10%; ai premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe si applica l'aliquota del 20%; ai premi conseguiti in ogni altro caso si applica l'aliquota del 25% (art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973).