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Panificatori (Confcommercio) e la flessibilità dell’orario di lavoro

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Panificatori (Confcommercio) e la flessibilità dell’orario di lavoro

mercoledì, 28 agosto 2024

Con l’accordo di rinnovo 18 luglio 2024, per i lavoratori del settore Panificatori (Confcommercio) viene modificato la disciplina della flessibilità dell’orario di lavoro.

Flessibilità dell'orario di lavoro per i panifici ad indirizzo artigiano 

L’accordo di rinnovo 18 luglio 2024, che si applica alle aziende Panificatori (Confcommercio), ha modificato l’art. 31 del ccnl 31 maggio 2022, il quale riguarda la disciplina della Flessibilità dell'orario di lavoro per i panifici ad indirizzo artigiano. Nello specifico, viene previsto che al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa e nell'intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, si potranno realizzare regimi di orario diversi rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 112 ore annuali complessive.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. In tali casi, l'esigenza di flessibilità sarà comunicata a lavoratrici e lavoratori entro e non oltre il giovedì della settimana precedente.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, in applicazione del presente articolo, verrà corrisposta la maggiorazione del 10%, da calcolarsi sulla retribuzione mensile di fatto divisa per 173, da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale di domenica, in applicazione del presente articolo, verrà corrisposta la maggiorazione del 30%.

Flessibilità dell'orario di lavoro per i panifici industriali 

L’art. 31 del ccnl 31 maggio 2022 è stato modificato dall’accordo di rinnovo 18 luglio 2024, nella parte riguardante la Flessibilità dell'orario di lavoro per i panifici ad indirizzo industriali. Infatti, è stato previsto che, al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa e nell'intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, si potranno realizzare regimi di orario diversi rispetto all'articolazione prescelta ai sensi dell'art. 29, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 96 ore annuali.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.

In tali casi, l'esigenza di flessibilità dovrà essere preventivamente condivisa nella sua programmazione con le R.S.U./R.S.A. e/o con le OO.SS. Territoriali stipulanti il presente C.C.N.L., e definita in tempo utile in sede di esame congiunto per l'utilizzo della riduzione.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, in applicazione del presente articolo, verrà corrisposta la maggiorazione del 20%, da calcolarsi sulla retribuzione mensile di fatto divisa per 173, da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.

La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali.

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