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Alimentari (Artigianato): come cambia la disciplina del contratto a termine

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Alimentari (Artigianato): come cambia la disciplina del contratto a termine

martedì, 27 agosto 2024

Con l’accordo di rinnovo 6 giugno 2024, per i lavoratori del settore Alimentari (Artigianato) viene modificato l’istituto del contratto a termine.

Contratto a termine e le novità per i lavoratori Alimentari/Panificatori (Artigianato)

L’accordo di rinnovo 6 giugno 2024, ha modificato la disciplina generale del contratto a tempo determinato, contenuto nell’art. 38 del ccnl 6 dicembre 2021. Le principali modifiche sono:

  1. Affiancamento - Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Ai tali fini, il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del d.lgs. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui sopra, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
  2. Limiti quantitativi - Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 23 d. lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.
  3. Durata complessiva massima del rapporto - Ai sensi dell'art. 19, comma 2, parte prima del d.lgs. n. 81 del 2015, il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Ai sensi dell'art. 19, comma 2 Parte seconda, del d.lgs. n. 81 del 2015, qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. In deroga a quanto sopra, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015 un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la ITL. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
  4. Diritto di precedenza - Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di congedo di maternità è utile al fine del raggiungimento del semestre per l'acquisizione del diritto di precedenza di cui sopra. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di lavoro e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
  5. Intervalli temporali - Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Parte seconda del d.lgs. n. 881/2015 ai contralti stipulati ai sensi del presente articolo non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro.
  6. Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato - Ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 81 del 2015, come novellati dall'art. 24 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85 ulteriori condizioni previste dal CCNL di stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi sono individuate nei seguenti casi:
  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal CCNL sono alternative tra loro.

Contratto a termine e le novità per i lavoratori delle imprese artigiane che occupano fino a 15 dipendenti

Per le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti - imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione, che rientrano nella parte II del ccnl 6.12.2021, ossia art. 12, l’art. 12 dell’accordo di rinnovo ha modificato la disciplina del contratto a termine nel seguendo modo:

  • Limiti quantitativi - Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di lavoratori a termine nel limite del 25%. Entro predetto limite sono computati anche i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 23 del d.lgs. n. 81 del 2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.
  • Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato - Ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 81 del 2015, come novellati dall'art. 24 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85 ulteriori condizioni previste dal presente C.C.N.L. stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti massimi di cui al presente articolo sono individuate nei seguenti casi:
  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal CCNL sono alternative tra loro.

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