A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024, che ha modificato il Decreto Legge n. 50/2017 sulle locazioni brevi, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato la sua guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari” disponibile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito delle Entrate.
Le nuove regole in materia hanno previsto, infatti, importanti novità sul regime di tassazione degli affitti a breve termine e sugli obblighi degli intermediari non residenti.
In dettaglio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, qualora si opti per il regime della cedolare secca per la tassazione dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve, si applica l’aliquota del 26% che scende al 21%, se i contratti di locazione a breve termine sono stipulati per una sola unità immobiliare che il contribuente è tenuto ad identificare in sede di dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta interessato.
Per quanto concerne gli intermediari, invece, la legge di bilancio è intervenuta con interessanti novità tese ad evitare ulteriori obblighi a carico degli intermediari che incassano o comunque intervengono nel versamento dei canoni. Nel caso di intermediazione, la norma ha stabilito che la ritenuta sia mantenuta al 21% (operata a titolo di acconto) e questo al di là del regime fiscale adottato dal contribuente.
Pertanto, il contribuente, entro il termine per il versamento del saldo, deve, per ciascun periodo d’imposta, calcolare l’imposta dovuta (ordinaria o sostitutiva), versando il saldo che va calcolato, a sua volta, scomputando il totale delle ritenute già pagate come acconto.
Nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo.
Gli intermediari non residenti sono soggetti alle medesime regole di quelli residenti se hanno una stabile organizzazione in Italia.
Se invece risiedono in uno degli Stati dell’Unione Europea e non hanno una stabile organizzazione sul nostro territorio, sono tenuti a designare un rappresentante fiscale in Italia, oppure adempiere direttamente agli obblighi previsti.
Qualora, infine, siano residenti in uno stato non appartenente all’Unione europea, ma dispongono di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, possono adempiere agli obblighi tramite la stabile organizzazione; diversamente, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973.
Se tali ultimi soggetti, privi di stabile organizzazione in Italia, non designano un rappresentante fiscale, si attiva la disposizione di cui all’articolo 4 del Decreto legge n. 50/2017 comma 5-bis, secondo cui opera la responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti al loro stesso gruppo.