Con la pubblicazione lo scorso 30 luglio 2024 della Legge 106/2024, sono state confermate le novità in materia di sport e di lavoro sportivo introdotte dal D.L. 71/2024.
Era attesa proprio in questi giorni la pubblicazione della Legge di conversione del D.L. 71/2024, con la speranza che venissero almeno in parte modificate le novità in materia di sport ivi contenute.
Ma la Legge 106/2024 non ha apportato alcuna modifica, sia per quanto riguarda il lavoro autonomo occasionale (sportivo), e sia sul fronte delle nuove modalità di erogazione dei rimborsi spese a favore dei volontari sportivi.
Per quanto riguarda il primo punto, viene mantenuta l’eliminazione della lettera a) al secondo comma dell’articolo 53 del Tuir, e conseguentemente:
· il lavoro autonomo sportivo, diverso dalla collaborazione coordinata e continuativa, può continuare ad avvenire se esercitato in forma professionale (ossia dotandosi di partita iva);
· è comunque possibile ricorrere alla forma della collaborazione occasionale (d’altronde è lo stesso articolo 25 del D.Lgs.36/2021 a prevederlo), ma nella forma tradizionalmente intesa (ossia facendo ricorso al Libretto di Famiglia ove applicabile, oppure alla ricevuta con ritenuta d’acconto secondo quanto riferito dall’articolo 2222 del Codice Civile). Rimane solo da chiarire se, trattandosi sempre di lavoro sportivo, tali soggetti possano comunque usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive espressamente previste.
Per quanto riguarda il rimborso spese dei volontari sportivi risulta adesso possibile procedere secondo due diverse modalità:
· riconoscendo il classico rimborso spese a piè di lista, secondo le regole tradizionali;
· in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive, dalle Discipline Sportive, dagli Enti di Promozione, dal CONI, dal CIP e da Sport & Salute, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, erogando rimborsi spese forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, ma a condizione che venga deliberato sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali viene ammesso tale forma di rimborso. Rimane obbligatorio, in tale circostanza, comunicare i nominativi e l’entità dei rimborsi erogati, attraverso il Registro Nazionale delle attività sportive, nell’apposita sezione, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui è avvenuto il pagamento del rimborso, e ricordando che i citati rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis, del D.Lgs. 36/2021 (la franchigia contributiva dei primi 5.000 euro) e costituiscono base imponibile previdenziale in caso di superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 (la franchigia fiscale dei primi 15.000 euro).
Infine, nulla viene modificato anche in riferimento alle nuove disposizioni introdotte per i dipendenti pubblici, sempre in ambito di lavoro sportivo.