Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, in collaborazione con ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali), hanno predisposto lo schema di Relazione dell’Organo di Revisione sul bilancio consolidato per l’esercizio 2023.
Lo schema (Documento) è composto da un testo Word e da tabelle Excel, per l’inserimento dei dati, che rappresentano una bozza per la redazione della Relazione da parte dell’organo di revisione.
Il Documento, scaricabile dal sito del CNDCEC, non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza da parte dei revisori, fornendo loro tutti i riferimenti normativi e le avvertenze per un controllo completo ed efficace.
Come strumento operativo, viene anche fornita una “check list” quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della Relazione. Per la formulazione del giudizio e l’esercizio delle sue funzioni, peraltro, l’organo di revisione degli enti locali può sempre avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal medesimo CNDCEC.
Lo schema di Relazione è stato predisposto nel rispetto della parte II dell’Ordinamento finanziario e contabile, di cui al D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), e dei principi contabili generali allegati al D.Lgs. n.118/2011.
Operativamente, nella redazione della Relazione, l’Organo di revisione deve dichiarare, espressamente, di avere esaminato lo schema di bilancio consolidato 2023, composto da Stato Patrimoniale consolidato, Conto Economico consolidato, Relazione sulla gestione consolidata contenente la Nota Integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, operando ai sensi e nel rispetto:
- del citato D.Lgs. n.267/2000, in particolare dell’art.233-bis e dell’art. 239 comma 1, lett. d-bis;
- del richiamato D.Lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;
- degli schemi di cui all’allegato 11 al D. Lgs.118/2011;
- dello Statuto e del Regolamento di contabilità dell’Ente;
- delle linee guida contenute nelle deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei conti deliberazione n. 17/SEZAUT/2022/INPR;
- dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal CNDCEC.
Come è noto, la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato, di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011; il punto 6) di tale Principio contabile dispone testualmente “per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”.
Nell’ambito delle attività di controllo, l’Organo di revisione deve, altresì, verificare che sono state ovvero non sono state contabilizzate rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci da consolidare. In caso di risposta affermativa occorre specificare le motivazioni che hanno reso necessaria la contabilizzazione di tali rettifiche e la loro origine.
Per quel che concerne il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo occorre precisare se è stato adottato o meno il metodo del patrimonio netto, nel rispetto di quanto previsto dal Principio contabile applicato. In caso di risposta negativa dovranno essere illustrate le modalità tecnico-contabili con cui è stato adeguato, in sede di redazione del bilancio consolidato, il valore delle partecipazioni.
Al riguardo è opportuno precisare che il Principio contabile afferma che le partecipazioni in società controllate o partecipate devono essere iscritte secondo il metodo del patrimonio netto; tuttavia nell’esercizio “in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del valore del patrimonio netto dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo”.
Il Documento in esame si sofferma poi sulla predisposizione dello Stato Patrimoniale consolidato, del Conto Economico consolidato, della Relazione sulla gestione consolidata e della Nota Integrativa.
In particolare, nello Stato Patrimoniale consolidato dell’esercizio 2023 devono essere riportati:
- nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2023;
- nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2022;
- nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).