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Lapidei (Piccola Industria Confimi) ed elemento di garanzia retributivo

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Lapidei (Piccola Industria Confimi) ed elemento di garanzia retributivo

mercoledì, 19 giugno 2024

Per giugno 2024, per i lavoratori del settore Lapidei (Piccola Industria Confimi) è previsto l’elemento di garanzia retributivo.

 

 

 

Elemento di garanzia retributivo

 

 

L’accordo di rinnovo 14 settembre 2017, con vigenza contrattuale 01-09-2017/ 30-04-2019, riguarda i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

 

 

L’accordo in esame prevede che a decorrere dal 1° maggio 2017, limitatamente alle aziende che non sottoscrivono accordi aziendali e che svolgono la propria attività in territori dove non sono presenti accordi di secondo livello, ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi od individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) viene riconosciuto un importo annuo pari a euro 314 lordi.

 

 

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo viene riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

 

 

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

 

 

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo è corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

 

 

Al fine di favorire buone pratiche che producano soluzioni che siano rispondenti alle varie realtà territoriali ed aziendali, nonché adeguate offerte di servizi ai lavoratori, le parti intendono, in via sperimentale, offrire soluzioni che prevedano modalità diverse di fruizione di una parte dell'elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) pari a 144,00 euro di cui al punto precedente.

 

 

Questo potrà essere realizzato esclusivamente attraverso la negoziazione di II livello, accordo che potrà definire le modalità di diversa destinazione tra cui i Fondi nazionali ARCO e/o ALTEA, oppure ad ulteriori forme di welfare e flexible benefits.

 

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