La circ. Inail n. 13 del 2024 ha individuato il tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Variazioni e circ. Inail
L’Inail, con circ. 11 giugno 2024 n. 13 ha comunicato che, per effetto della decisione della Banca Centrale del 6 giugno 2024, che ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 12 giugno 2024 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all’articolo 2, comma 11, del d.l. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni, civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della l. 388/2000, sono i seguenti:
- 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,75% misura delle sanzioni civili.
Inoltre, il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti in base all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 12 giugno 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,25%.
Va ricordato che l’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 12 giugno 2024 si applica un tasso pari al 9,75% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Infine, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con delibera del 17 gennaio 2002, n.13 , ha previsto che:
• in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
• in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.