Con la Circolare 29 maggio 2024, n. 69, l’INPS ha fornito le istruzioni riferite all’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 per il biennio 2024-2025.
Argomentazioni dell’INPS
Con la Circolare n. 69/2024 in esame, l’INPS fornisce indicazioni per l’applicazione della disciplina dell’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione reintrodotto nell’ordinamento dall’art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 213 del 2023 (legge di Bilancio 2024).
Nello specifico, la normativa richiamata prevede la possibilità temporanea, per il biennio 2024-2025, di riscattare, totalmente o parzialmente, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di 5 anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi.
La misura sarà esercitabile fino al 31 dicembre 2025, ma con alcune differenze rispetto alla precedente pace contributiva del triennio 2019-2021. In particolare, il nuovo strumento è valido per il biennio 2024-2025 e si rivolge a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO), alla gestione separata dell’INPS, alle gestioni dei lavoratori autonomi e alle altre gestioni INPS, a condizione che non siano già titolari di pensione e non abbiano alcuna anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996.
I periodi riscattabili sono quelli tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, non coperti da contribuzione e non soggetti a obbligo contributivo. È possibile riscattare un massimo di 5 anni, anche non continuativi, con una rateizzazione fino a 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro. La domanda di riscatto può essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti, parenti e affini entro il secondo grado.
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
Riguardo i beneficiari, oltre agli stessi lavoratori iscritti alle diverse gestioni INPS, la domanda può essere presentata dal datore di lavoro, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore, a condizione che questi rispettino i requisiti per la detassabilità stabiliti dalla legge n. 208/2015.
I periodi riscattati saranno valutati secondo il “sistema contributivo” tramite il meccanismo di calcolo a percentuale previsto dal D. Lgs. n. 184/1997.
Si applicherà l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica in cui il riscatto è operato (33% per i dipendenti, con un supplemento dell’1% oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile).
A differenza da quanto stabilito per il triennio 2019-2021 (v. art. 20, comma 3, D.L. n. 4/2019), ora non è prevista la detraibilità del 50% dell’onere versato.
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato sarà fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
Con riguardo alla cumulabilità dei periodi riscattabili, il documento INPS chiarisce che il limite massimo di 5 anni per il riscatto, in assenza di un esplicito rinvio alla precedente pace contributiva, non tiene conto dei periodi già richiesti in base al D.L. n. 4/2019. Pertanto, chi ha già presentato una domanda di riscatto nel periodo 2019-2021 può presentare una seconda domanda per ulteriori cinque anni.
L’onere di riscatto calcolato dall’INPS può essere versato in unica soluzione oppure in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro e senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
La rateizzazione non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto si usano per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.
La domanda di riscatto va presentata esclusivamente in via telematica sul sito INPS; in alternativa, è possibile utilizzare il Contact center multicanale o rivolgersi ai patronati e agli intermediari abilitati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.