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Detrazione per recupero edilizio e riqualificazione energetica da parte del detentore

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Detrazione per recupero edilizio e riqualificazione energetica da parte del detentore

lunedì, 27 maggio 2024

Con la Risposta a interpello 22 maggio 2024, n. 112, l’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti ai fini della fruizione della detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici da parte del soggetto detentore.

 

L’interpello

Nell’istanza di interpello in esame, il contribuente ha dichiararo di essere titolare dei diritti edificatori dell’edificio oggetto dell’intervento nonché proprietario del terreno dove è stato autorizzato l’intervento edilizio, ritenendo di avere diritto alla fruizione del beneficio fiscale previsto all’art. 16-bis del TUIR per le spese sostenute per la demolizione del fabbricato collabente.

Ciò posto, l'istante chiede se possa accedere alla detrazione di cui trattasi per le spese sostenute per la demolizione del fabbricato collabente e della sua ricostruzione su altra area di sedime in conformità al titolo edilizio e, in caso affermativo, quali siano i dati catastali e i soggetti da indicare nella dichiarazione dei redditi nonché le relative modalità di inserimento.

La normativa

Si ricorda che l'art. 16-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 prevede una detrazione dall'IRPEF delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali. La detrazione é pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Sono ammessi alla detrazione, in sintesi, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’odierno interpello, l’Agenzia Entrate evidenzia che nel caso in esame, il permesso di costruire costituisce titolo necessario e sufficiente per accedere alla detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR. Ne segue che in virtù di un contratto di compravendita regolarmente registrato con cui ci si obbliga a demolire un fabbricato con il consenso espresso dei venditori, è possibile fruire della detrazione, essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente oggetto degli interventi agevolabili.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese, dopo aver compilato la sezione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche, bonus facciate e Superbonus), il contribuente dovrà indicare i dati catastali identificativi dell'immobile (in corso di demolizione) nella sezione successiva nonché gli estremi di registrazione dell'atto di acquisto dello ius aedificandi tratto dal predetto cespite immobiliare.

Con Circolare n. 17/E/2023 è stato ribadito dalle Entrate che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

Nello specifico, il detentore dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili può fruire della detrazione con riferimento alle spese sostenute per gli interventi edilizi a condizione che sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. La data di inizio lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata secondo le  modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.

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