Con la Risposta a interpello 21 maggio 2024, n. 109, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimeni in merito alla possiibilità di fruire del bonus investimenti 4.0 per un bene acquistato utilizzato in precedenza mediante un contratto di noleggio.
L’interpello
Si premette che la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) riconosce il credito d’imposta a tutte le imprese che “effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.
Il credito d’imposta in oggetto riguarda quindi gli investimenti in beni materiali strumentali “nuovi” e, di conseguenza, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Nel caso di specie, il dubbio riguarda, in particolare, la possibilità di riconoscere il credito d’imposta 4.0 per l’acquisto di un bene strumentale (impianto) da parte della società acquirente che ha già utilizzato tale bene precedentemente all’acquisto, in base a un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità.
La Circolare n. 9/E/2021
Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina agevolativa introdotta dalla legge n. 178/2020 con la Circolare n. 9/E/2021, nella quale, oltre ad individuare la natura dei beni agevolabili, ha esteso alla norma agevolativa in questione, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nella precedente Circolare n. 4/E/2017, concernente la disciplina dell’iper-ammortamento.
In tale conteso era stato precisato che i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che erano invece esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. “Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante”.
La Crcolare n. 9/E/2021, ha confermato il criterio, anche relativamente al credito d'imposta 4.0, che al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare, in linea teorica, all'impresa che effettua la locazione operativa, atteso che la finalità dell'agevolazione è quella di incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello attuale, l’Agenzia Entrate evidenzia che nel caso in esame, l’utilizzo del bene agevolabile (impianto), successivamente acquistato dalla società, è avvenuto in base a un contratto di noleggio (contratto a titolo oneroso, diverso da un contratto di comodato a titolo gratuito considerato nella risposta a interpello n. 63/2022), protrattosi per un determinato e più lungo arco temporale.
Inoltre, il contratto di noleggio specifico non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell’impianto, ma, al contrario, prevedeva espressamente l’importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto per la restituzione dell’impianto medesimo.
Inoltre, viene rilevato che il periodo di durata del contratto di noleggio nel caso di specie, di 18 mesi (con rinnovo automatico di ulteriori tre mesi), non può qualificarsi come “breve” e, tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite, ad avviso delle Entrate non è assimilabile a un “periodo di prova”.
Sulla scorta di dette considerazioni, l’Agenzia Entrate conclude affermando che, nel caso esaminato, la società non possa fruire del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto dell’impianto, poiché il suo utilizzo in data precedente all’acquisto agevolabile, in base al contratto di noleggio, comporta che l’impianto stesso debba ritenersi come bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente, venendo così a mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento