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INL – Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida

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INL – Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida

venerdì, 10 maggio 2024

Con Nota 8 maggio 2024, n. 862, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito chiarimenti concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001

 

I chiarimenti INL

Con la Nota in esame, l’INL conferma che la revoca delle dimissioni rassegnate dal neogenitore è possibile negli stessi termini già previsti per le dimissioni telematiche ordinarie.

La richiesta di chiarimenti genera dalla mancata regolamentazione della fattispecie di revoca delle dimissioni durante il periodo protetto.  

Nello specifico, secondo quanto prevede l’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate da una lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei due genitori entro i primi tre anni di vita dei figli (o di ingresso in famiglia se adottati o affidati), devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

E’ il datore di lavoro, che una volta ricevuta la richiesta di dimissioni, invita il lavoratore ad attivarsi per la loro convalida. L’INL ha chiarito con la Nota di riferimento che non è più possibile utilizzare il modello di richiesta online, messo a disposizione durante il periodo di emergenza sanitaria, ma è stata introdotta la possibilità di effettuare il colloquio anche a distanza.

In alternativa al colloquio in presenza, per poter accedere alla procedura da remoto, il dipendente trasmette apposito modulo tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza allegando copia del documento di identità e della lettera di dimissioni, già presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Ricevuta la richiesta, l’INL avvia il procedimento che dovrà concludersi entro 45 giorni con l’emissione del provvedimento di convalida inviato anche al datore di lavoro, consentendo a quest’ultimo di processare l’UNILAV con la cessazione del rapporto di lavoro dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro.

La norma de qua ha quindi subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato del Lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

Si specific ache la sopra citata normativa non fornisce indicazioni al riguardo, né risulta applicabile quanto disposto per le dimissioni presentate in via telematica dall’art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2015 secondo cui al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche. “Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”.   

L’INL rileva sul punto che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.  

In ogni caso andrà avviato un nuovo esame istruttorio, ai fini di un’attenta valutazione della fondatezza delle motivazioni, senza escludere nuovi accertamenti ispettivi a tutela del lavoratore e della lavoratrice interessati, qualora ci siano fondati dubbi che nei loro confronti possano essere stati adottati comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro. Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.   

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