Con la risposta a interpello 23 aprile 2024, n. 96, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando, nell'ambito di un contratto tra due società in cui una si fa promotrice dell'altra, non è applicabile il regime PEX.
L’interpello
Nel caso di specie, tra due società, BETA e DELTA, esiste un rapporto contrattuale in base al quale la prima esercita i diritti di soggetto promotore e sostenitore della seconda. KAPPA, socio di maggioranza di BETA, intende acquistare parte della partecipazione che l'istante detiene in BETA. L'istante rappresenta la necessità di valutare la convenienza economica dell'operazione di cessione, e, con specifico riferimento all'ambito fiscale, chiede chiarimenti in merito all'applicazione del regime di parziale esenzione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni.
La società DELTA attribuisce alla società BETA la partecipazione ai propri utili, ma non sussiste nessun altro apporto da parte di BETA. Ciascuna società mantiene la propria autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale per il perseguimento dei propri fini anche istituzionali, pertanto non è riscontrabile tra BETA e DELTA un rapporto di tipo partecipativo, tale da qualificare la prima BETA quale holding di partecipazione. Sulla scrta di tale considerazione, non troverà applicazione l’art. 87, comma 5, del TUIR.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta in esame, ai fini dell'applicazione del regime della participation exemption (PEX) di cui all’art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nell'ambito di un contratto tra due società in cui una si fa promotrice dell'altra, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:
- se ciascuna società mantiene la propria autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale per il perseguimento dei propri fini, anche istituzionali, non è riscontrabile un rapporto di tipo partecipativo tale da qualificare la società promotrice quale holding, pertanto non si applica l'art. 87, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986;
- se la società promotrice svolge solo una gestione passiva che si esaurisce nella percezione di una percentuale degli utili o nel sopportare la totalità delle perdite dell'altra società, non è rispettato il requisito della commercialità (art. 87, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986) e non può applicarsi il regime PEX.
Sul piano normative, si ricorda che il regime PEX prevede che per i soggetti IRES, le plusvalenze su partecipazioni non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nella misura del 95%, laddove le partecipazioni oggetto di cessione soddisfino i seguenti requisiti ovvero siano (art. 87, comma 1, TUIR):
a) possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello in cui si è perfezionato l'accordo;
b) iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo di possesso;
c) relative ad una società residente in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata;
d) relative ad una società che esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 D.P.R. n. 917/1986.
Il requisito della commercialità di cui alla lett. d) non sussiste relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.
In presenza di una holding è necessario superare lo schermo societario della holding e verificare i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), e d), D.P.R. n. 917/1986 direttamente in capo alle società partecipate dalla holding stessa (art. 87, comma 5, D.P.R. n. 917/1986).
Ne segue quindi che, ai fini del regime PEX è, quindi, necessario che BETA soddisfi il requisito della commercialità di cui all’art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR.
Sulla base degli elementi forniti dal contribuente, l'attività di BETA si limita al mero impegno dell'assunzione, nell'ambito del contratto, del rischio della gestione economico-finanziaria di DELTA. Tale attività non può essere qualificata come attività commerciale, in quanto è riconducibile a una mera gestione passiva che appare esaurirsi, a seconda dei casi, nella percezione di una percentuale degli utili e nel sopportare la totalità delle perdite.
Quanto precede induce l’Agenzia Entrate ad escludere che alla cesssione della partecipazione in BETA sia applicabile il regime PEX di cui all'art. 87 del TUIR, non risultando integrato in capo a detta società, in relazione all'attività dalla stessa svolta, l'esercizio di un'attività commerciale di cui all’art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR.