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Una tantum e Trasporto Aereo – Sezione Handlers

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Una tantum e Trasporto Aereo – Sezione Handlers

venerdì, 12 aprile 2024

Per aprile 2024, per il dipendenti del Trasporto Aereo - Sezione Handlers, è previsto il pagamento di una tantum, risultante dai riproporziona menti.

 

Una tantum

L’accordo 29 gennaio 2024, che si applica ai dipendenti del Trasporto Aereo - Sezione Handlers, prevede che il precedente operatore del servizio, a condizione che comunque continui ad espletare la medesima attività presso lo scalo interessato, riconoscerà, in favore dei soli lavoratori alla data di sottoscrizione del presente Accordo alle dipendenze dell’operatore subentrante e che siano transitati all'operatore subentrante nel periodo dall’1.1.2023 al 24.10.2023 per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui al d.lgs. n. 18/1999, una somma dell'importo lordo di euro 500,00 che dovrà essere riproporzionata rispetto all’1.12.2023 nel caso in cui il rapporto di lavoro con il precedente operatore del servizio abbia avuto inizio dopo l’1.7.2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue dipendenze (a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero). Per i lavoratori part-time detto importo sarà anche riparametrato in relazione alla durata della prestazione.

L’importo risultante dai riproporzionamenti di cui sopra sarà riconosciuto entro e non oltre il 30.4.2024

Ai lavoratori destinatari dell’importo di cui sopra sarà riconosciuto dal precedente operatore del servizio un ulteriore importo nella misura massima di euro 385,00 (trecentottanta cinque/00) lordi, qualora intendano sottoscrivere un accordo in sede protetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2113 c.c. relativo alla sola cessazione del rapporto avvenuta in clausola sociale. Detto importo dovrà essere riproporzionato rispetto all’1.12.2023 nel caso in cui il rapporto di lavoro con il precedente operatore del servizio abbia avuto inizio dopo l’1.7.2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue dipendenze (a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero). Per i lavoratori part-time detto importo sarà anche riparametrato in relazione alla durata della prestazione. L’importo risultante dai riproporzionamenti di cui sopra sarà riconosciuto a seguito della sottoscrizione in sede protetta del suddetto verbale entro il 31 Marzo p.v. L’importo sarà riconosciuto entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

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