Il 30 marzo 2024, è entrato in vigore il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, contenente “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artr. 119 e 119-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”, in G.U. n. 75 del 29 marzo 2024, il quale, dopo aver reinquadrato le modalità di “trasferimento” dei benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie, interviene, con gli artt. 3 e 4, sulla procedura di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili e sulle disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi.
Con l’art. 3, qui di interesse, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili devono trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati.
Invio dei dati relativi alle spese fiscalmente agevolabili
In linea generale, con l’art. 3 del D.L. n. 39/2024 (c.d. Decreto agevolazioni fiscali), sia in caso di interventi di efficientamento sia antisismici, viene incrementato il patrimonio informativo relativo all’ammontare delle spese sostenute ovvero previste e alle percentuali di utilizzo delle relative detrazioni. Inoltre, viene previsto un meccanismo sanzionatorio, in caso di omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa a lavori già avviati. Mentre, per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Nello specifico, in base al comma 1 dell’art. 3 del Decreto agevolazioni fiscali, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), individuati dal comma 3, devono trasmettere all’ENEA, a integrazione dei dati da fornire allo stesso ente alla conclusione dei lavori, ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013 (legge n. 90/2013), le informazioni inerenti gli interventi agevolati, quali:
a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto n. 39/2024;
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenuto successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39 in esame negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti per le suddette spese.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 3, è obbligatorio trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, con riferimento alle spese antisismiche agevolabili:
- i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del decreto n. 39 (30 marzo 2024);
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per dette spese.
I soggetti tenuti ad effettuare la trasmissione dei descritti dati e relative variazioni, come previsto dal comma 3, sono coloro che:
a) entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Contenuto, modalità e termini di dette comunicazioni sono definiti con D.P.C.M., da adottare entro il 29 maggio 2024, ossia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (comma 4).
L’ultimo comma dell’art. 3 prevede altresì che l’omissione delle predette trasmissioni, nei termini individuati dal comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro. Inoltre, in caso di interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020), ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dal 30 marzo 2024, l’omessa trasmissione dei dati non comporta una sanzione, ma causa la decadenza dall’agevolazione fiscale senza applicazione delle disposizioni in materia di remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, relativo alle “Comunicazioni e adempimenti formali”).