Redazione Consulenza
L’Accr 7 marzo 2024 ha modificato la disciplina del part-time per i dipendenti del settore Concerie (Industria).
Contratto part-time
L’accordo di rinnovo 7 marzo 2024, che si applica ai lavoratori addetti all'industria delle conciarie, ha modificato la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Sul punto, le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato anche un mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta e a favorire diversi processi organizzativi, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario inferiore rispetto a quello normale stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da un atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità. L'orario di lavoro part-time potrà essere di tipo orizzontale, verticale, misto;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 e ss., del D. Lgs. n. 81/2015, è facoltà delle parti apporre, al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e/o la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso di 2 giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. La variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla sopracitata compensazione nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.
Per le clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale.
I lavoratori possono esercitare il diritto di revoca dalle clausole elastiche nei casi previsti dall'art. 8, commi da 3 a 5, del D.lgs. n.81/2015 e nel caso di lavoratori studenti (art. 10, comma 1, Legge n. 300/1970).
Nel rispetto delle norme contrattuali, che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. In considerazione delle specifiche esigenze produttive, tecniche ed organizzative del ciclo conciario è consentita la prestazione di lavoro aggiuntiva rispetto al minor orario concordato.
Anche in virtù degli elementi conoscitivi acquisiti in sede di Osservatorio Nazionale, le parti firmatarie si danno atto dell'opportunità di procedere, nel corso della vigenza contrattuale, ad un approfondimento dell'istituto.