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Agenti e mediatori assicurativi - obbligo di ritenuta dal 1° aprile 2024

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Agenti e mediatori assicurativi - obbligo di ritenuta dal 1° aprile 2024

lunedì, 25 marzo 2024

Con la Circolare 21 marzo 2024, n. 7/E, l’Agenzia Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione sulla abrogazione dell’esonero da applicazione della ritenuta su provvigioni corrisposte ad agenti/mediatori di assicurazione disposta dalla legge di Bilancio 2024. 

 

Premessa normativa

Si premette che l’art. 1, commi 89 e 90, della legge n. 213 del 2023 (legge di Bilancio 2024) ha modificato il comma 5 dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione, come illustrato nei successivi paragrafi.

Argomentazioni delle Entrate

Per effetto della novella apportata dalla legge di Bilancio 2024, con decorrenza 1° aprile 2024, nella Circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate argomenta che il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Ne segue che agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano quindi le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Nel documento di prassi in oggetto, in particolare, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:

- si considerano assoggettate a ritenuta anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI (Registro Unico degli Intermediari) nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione;

- la ritenuta deve essere applicata anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

- riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa.

Viene precisato che l’effettuazione della ritenuta sulle provvigioni segue il criterio di cassa e, per quanto concerne lo scomputo della stessa, il comma 3 dell’art. 25-bis D.P.R. n. 600 prevede che la ritenuta possa essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale o dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è operata. Qualora la ritenuta sia operata in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione annuale, invece, la stessa è defalcata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è effettuata.

Si osserva che ai sensi dell’art. 25-bis, comma 2, le ritenute devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni. 

Da ultimo, l’Agenzia Entrate chiarisce che a seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate e che tale abrogazione non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA (D.P.R. n. 633/1972).

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