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Cessione crediti d’imposta fiscali: rifiuto delle cessioni successive alla prima

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Cessione crediti d’imposta fiscali: rifiuto delle cessioni successive alla prima

mercoledì, 13 marzo 2024

Con la Circolare 8 marzo 2024, n. 6/E, l’Agenzia Entrate ha fornito istruzioni operative ai propri uffici in risposta ad alcuni quesiti avanzati in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Premessa

In particolare, con la Circolare n. 5/E/2024 in esame, l’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate, successive alla prima o allo sconto in fattura, fornendo istruzioni sia nel caso di errata accettazione da parte del cessionario che in realtà intendeva rifiutare la cessione, sia nel caso in cui sia il cedente che il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”. Accompagna il documento di prassi il modello che il cedente e il cessionario dovranno utilizzare per richiedere all’Agenzia il “rifiuto” della cessione del credito già accettata.

Si chiarisce al riguardo che l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) consente ai titolari delle detrazioni spettanti per determinati interventi edilizi di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, per la cessione del corrispondente credito o per lo sconto in fattura. L’esercizio dell’opzione (prima cessione) deve essere comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite con il provvedimento del 3 febbraio 2022. A detto Provvedimento ha fatto seguito la Circolare n. 33/E/2022, con la quale sono state fornite istruzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi errori nella compilazione delle comunicazioni delle prime cessioni, prevedendo che l’annullamento delle stesse debba essere richiesto attraverso l’invio di un apposito modello al Centro operativo Servizi fiscali di Venezia.

Soluzione delle Entrate

In risposta ad alcuni quesiti pervenuti su particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti, con la Circolare in esame, l’Agenzia indica la strada da seguire nei casi in cui:

  • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

In tali casi, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello predisposto, da compilare secondo le relative istruzioni e da inviare tramite PEC.

Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24.

In caso di crediti non tracciabili, il cessionario dovrà disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Nei casi in cui l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta verrà scartata. Al contrario, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge. 

Da ultimo, la Circolare in oggetto specifica che se il cessionario intende comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare (art. 25 comma 1, D.L. n. 104/2023), dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2023, n. 410221). L’utilizzo di quest’ultima procedura, a differenza della soluzione operativa per le altre ipotesi, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno dello stesso in capo al cedente.

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