La Fondazione Studi con la circolare numero 3 del 28/02/2024 ha trattato sinteticamente la disciplina delle compensazioni dei crediti fiscali di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 per approfondire poi le novità introdotte dall’art. 1 della Legge di Bilancio 2024.
Prima di analizzare le suddette novità appare importante soffermarsi sulle due tipologie di compensazione previste dal ns ordinamento:
a) Compensazione orizzontale o esterna quando si tratta di una compensazione di debiti e crediti di diversa natura impositiva, consentendo così la possibilità ai contribuenti di eseguire versamenti utilizzando crediti relativi a tributi diversi;
b) Compensazione verticale o interna quando i debiti e crediti in compensazione sono della stessa natura impositiva.
Per quanto attiene la compensazione orizzontale disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 può essere effettuata esclusivamente tramite modello F24 il cui saldo non può essere mai in negativo.
Ricordiamo che:
- è soggetta ad un limite massimo annuo di 2 milioni di euro, ad eccezione dei crediti relativi a imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte per cui è scaduto il termine di pagamento;
- la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo e a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il suddetto credito;
- nel caso di dichiarazioni contenenti crediti di importo superiore a 5.000 euro è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. a).
La Legge di Bilancio 2024 ha modificato l’art. 37, co. 49 bis del D.L. n. 223/2006 con cui si allarga l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione ai crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e INAIL a decorrere dal 1° luglio 2024.
L’obiettivo della suddetta modifica appare quello di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito.
Pertanto, l’esecuzione della delega e la conseguente conferma del versamento avverrà da parte dell’Agenzia delle Entrate solo dopo che saranno decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento; laddove l’esito dovesse essere negativo, l’Agenzia delle Entrate non contabilizzerà il versamento.
Nella circolare in commento è riportata una tabella a titolo esplicativo di chi potrà usufruire della nuova modalità di compensazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024:
Contribuenti |
Presupposto per l’utilizzo del credito |
Decorrenza utilizzo |
Datori di lavoro agricoli |
- Trasmissione telematica della denuncia da cui emerge il credito; - Nota di rettifica passiva |
- A partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la trasmissione della denuncia; - Dalla nota di rettifica |
Datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola |
Presentazione della dichiarazione della manodopera da cui emerge il credito |
Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola |
- Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli artigiani e commercianti; - Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata |
Presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito |
A decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione |
Altra novità concerne il divieto della possibilità di ricorrere alla compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi complessivamente superiore a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduto e siano ancora dovuti pagamento ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Viene quindi completamente inibita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale.