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Scatta la sanzione disciplinare per l’avvocato che non inserisce l’equo compenso nel contratto

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Scatta la sanzione disciplinare per l’avvocato che non inserisce l’equo compenso nel contratto

giovedì, 29 febbraio 2024

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta di venerdì scorso, ha approvato la riforma del Codice Deontologico, dando attuazione a quanto stabilito dall’articolo 5 comma 5 della Legge n. 43/2023 in materia di equo compenso per gli avvocati.


Pronunciandosi sull’equo compenso, la massima istituzione dell’avvocatura italiana ha, infatti, previsto, non solo la nullità dell’accordo, ma anche la sanzione disciplinare dell’avvertimento per gli avvocati che non inseriscono nei contratti con i clienti, la clausola che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge.

Più in dettaglio, secondo la nuova previsione, aggiunta al Codice Deontologico Forense, con il nuovo articolo 25 bis, l’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

La violazione comporta l’applicazione in sede disciplinare della censura, e, nei casi in cui l’avvocato stipuli una qualsiasi forma di accordo con il cliente, la norma impone di informare per iscritto il cliente stesso che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri di equità stabiliti dalla legge, pena la nullità della pattuizione. La violazione di quest’ultima disposizione normativa comporta anche l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Obiettivo della legge è quello di assicurare agli avvocati un compenso adeguato alla loro attività professionale, bloccando, nel contempo, il fenomeno di onorari irrisori o addirittura prestazioni rese in forma gratuita.
La nuova disposizione di cui all’articolo 25 bis del Codice Deontologico è stata predisposta dalla Commissione deontologica del Consiglio Nazionale Forense, approvata dapprima dal CNF nell'ultima seduta amministrativa del 2023, trasmessa, come statuisce la legge professionale forense, ai Consigli dell'Ordine degli avvocati per la doverosa consultazione e da ultimo definitivamente approvata, con integrazioni dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa di venerdì, 23 febbraio 2024.
Le modifiche al Codice Deontologico degli avvocati entreranno in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per maggiore completezza sul tema, si rammenta che la legge 21 aprile 2023, n. 49, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023, obbliga a stabilire un compenso equo per tutti i professionisti iscritti in Ordini ed Elenchi (anche per coloro che appartengono alle professioni non regolamentate, ad esempio, gli amministratori di condominio, i tributaristi e i revisori legali).

La norma prevede una definizione di equo compenso, nello specifico, intendendo per tale:
il pagamento di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e, altresì, conforme ai compensi previsti rispettivamente:

  • per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • per i professionisti appartenenti alle professioni non regolamentate, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Con l’entrata in vigore di tale legge, si mira a tutelare il professionista, scongiurando il rischio di pattuire compensi non proporzionati con la qualità e quantità del lavoro prestato, visto l’elevato potere contrattuale del cliente.
La norma si riferisce, infatti, alle prestazioni rese dai professionisti alla pubblica amministrazione e a particolari categorie di imprese (imprese bancarie e assicurative nonché loro società controllate, loro mandatarie e imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro).

Si prevede che:

  • gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese indicate, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria;
  • la prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa;
  • in caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dalla disposizione, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile;
  • Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali aggiornino i parametri di riferimento delle prestazioni professionali ogni due anni (gli avvocati possono fare riferimento ai tariffari aggiornati lo scorso ottobre);
    -    Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente, qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

L’articolo 5 della Legge n. 49/2023 decreta, altresì, che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge.

Approvando le modifiche al Codice deontologico, il CNF ha dato, pertanto, attuazione a quanto stabilito dalla legge n. 49/2023 per la categoria forense.




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