Nel penultimo giorno feriale del 2023 l’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare n. 35 avente ad oggetto la riduzione dell’imposta Ires per alcune tipologie di soggetti: gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le Fondazioni di origine bancaria (FOB) istituite attraverso il Decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999.
Dell’argomento della riduzione dell’aliquota Ires l’Agenzia Entrate già ha provveduto ed emanare una propria Circolare il 17 maggio 2022, la numero 15/E.
Prima di tutto va detto che l’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 è abrogato dall’articolo 1 comma 51 della legge di bilancio 2019: tuttavia, il comma 52 dell’articolo 1 rinvia l’abrogazione dell’articolo 6 solo quando le norme introdotte dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) avranno piena attuazione a seguito della approvazione di esse da parte della Commissione Europea. Pertanto, ad oggi l’articolo 6 del Dpr 601/1973 è pienamente in vigore.
Posta questa doverosa premessa, ricordiamo che l’articolo 6 consente l’applicazione dell’Ires (Imposta sul Reddito delle Società) in forma ridotta pari alla metà della aliquota ordinaria oggi pari al 24%. Tale riduzione opera per i seguenti soggetti, purché siano in possesso del requisito della personalità giuridica:
- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
Fermo restando le categorie di soggetti sopra indicati ai quali bisogna ricondursi, le Fondazioni di origine bancaria, per potere beneficiare della aliquota Ires ridotta, devono svolgere attività di promozione sociale e culturale in modo diretto ed esclusivo a favore dei soggetti svantaggiati o meritevoli di tutela evitando quindi la beneficenza indiretta che si realizza attraverso l’erogazione di contributi a soggetti no profit i quali, a loro volta, svolgono attività benefiche. Al tempo stesso, l’attività non deve avere natura imprenditoriale. Tali requisiti erano già stati evidenziati nella circolare 15/E del 2022 ma evidentemente è stato necessario ribadire l’assunto portando ad esempio che gli Enti filantropici, enti che erogano contributi sia in forma diretta sia in forma indiretta e attualmente disciplinati dal Codice del Terzo Settore, non fruiscono della agevolazione in oggetto.
Per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, l’aliquota Ires ridotta si applica a quelle attività diverse da quelle di religione o di culto (che di per sé sono prevalentemente di natura gratuita): tali attività devono essere svolte in modo non prevalente bensì marginale ed avere un rapporto di strumentalità diretta e immediata con il fine di religione e di culto dell’ente. Queste attività diverse possono essere svolte anche in modalità commerciale.
L’Agenzia Entrate precisa che la gratuità dell’attività istituzionale non viene meno qualora vengano percepiti contributi o rimborsi spese che non abbiano tuttavia carattere di corrispettivo.
Con riferimento ai redditi derivanti dal patrimonio immobiliare, siano essi frutto di canoni di locazione o dalla vendita di immobili o parti di essi, è necessario che siano rispettate le condizioni seguenti:
- l’attività di gestione del patrimonio immobiliare non avvenga in modo imprenditoriale ma con modalità di mero godimento;
- i proventi dalla attività vengano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.
Con riferimento al primo requisito, di per sé non è la numerosità degli immobili e/o dei contratti di locazione che potrebbe far venire meno l’agevolazione ma la fornitura di servizi e/o la visibilità con profili pubblicitari tali da rendere simili l’attività di gestione del patrimonio immobiliare dell’ente ad una attività commerciale da parte di un soggetto profit.
Con riferimento al secondo requisito, non è richiesto né che i proventi vengano utilizzati nel periodo di imposta in cui essi sono realizzati e neanche che siano utilizzati esclusivamente per finanziare l’attività istituzionale dell’ente: possono essere pertanto usati anche in periodi differenti ed anche per altre attività, purché anch’esse agevolabili.
Un paragrafo della Circolare in oggetto espressamente riconosce che i chiarimenti riferiti al patrimonio immobiliare ben possono essere applicati anche agli altri soggetti richiamati dall’art. 6 del Dpr 601/73. All’uopo, ricordiamo la recente Risposta 464/2023 dell’Agenzia delle Entrate nella quale un ente di assistenza e di beneficenza esponeva le modalità di gestione del proprio patrimonio immobiliare e l’Agenzia Entrate confermava la correttezza di tale gestione.