È soggetta a IVA con aliquota ordinaria l’attività di trasporto di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative, in quanto la finalità prevalente del committente è quella di vivere un’esperienza naturalistico-escursionistica.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 46 del 21 febbraio 2024 in merito al trattamento IVA del trasporto di persone per vie d’acqua disciplinato dal combinato disposto dell’art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. n. 633/1972 e dei n. 1-ter) della Tabella A, Parte II-bis e n. 127-novies) della Tabella A, Parte III, entrambe allegate al medesimo D.P.R. n. 633/1972.
In base alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 36-bis del D.L. n. 50/2022, come modificato, in sede di conversione, dalla L. n. 91/2022, le disposizioni di cui sopra si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempreché le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972. La norma prosegue stabilendo che tale interpretazione non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
Pertanto, il trattamento IVA agevolato, sia esso in termini di esenzione o di aliquota ridotta, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendono la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori. A tal fine, è irrilevante la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto, che può essere anche turistico-ricreativa.
Nel caso oggetto della risposta n. 46/E/2024, non è rinvenibile l’attività di trasporto nel senso già chiarito dalla prassi amministrativa con la risoluzione n. 8/E/2021, in quanto l’attività posta in essere dalla società istante non è limitata alla presenza del vettore che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, ma contempla anche la pratica escursionistica e l’attività sportiva e turistica della canoa, kayak e altre attività sportive e turistiche in tutte le declinazioni possibili e praticabili in un lago.
La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e, pertanto, non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.
Dato, quindi, che la prestazione prevista a carico della società appare ben diversa da quella del “mero trasporto di persone” ed emerge come l’interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un’esperienza naturalistico-escursionistica, l’Agenzia delle Entrate ha concluso affermando che le due tipologie di prestazioni rese dall’istante sono escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA, con la conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria (22%).