L’Inail, con la circ. 6 del 2024 fornisce le istruzioni operative per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 1° gennaio 2024 dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Inail: circ. n. 6 del 2024
La circ. Inail n. 6 del 2024, integrando la circolare Inail 6 dicembre 2023, n. 53, ha fornito chiarimenti sui giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Nello specifico, la circolare Inail in esame prevede che:
- i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione 2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni effettive;
- l’art. 127, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha previsto che Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità. In sintesi, l'Amministrazione statale è tenuta al rimborso all’Inail di tutte le prestazioni erogate a termini di legge per l’evento lesivo accaduto al dipendente in occasione di lavoro (esempio, ratei di rendita). Inoltre, in base al decreto interministeriale 10 ottobre 1985 non è previsto il pagamento da parte dell’Inail dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, che è corrisposta agli altri lavoratori dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in quanto tutelati direttamente, per questo profilo, dall’amministrazione di appartenenza;
- se un datore di lavoro rientra nella gestione per conto dello Stato ed è quindi titolare del relativo specifico codice amministrativo attribuito dall’Inail per questa assicurazione, i rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica rientrano anch’essi nella speciale assicurazione in gestione per conto dello Stato, al pari degli altri rapporti di lavoro subordinato. I datori di lavoro interessati, pertanto, devono assolvere l’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2024 per il personale dipendente che svolge attività di natura giornalistica con le stesse modalità previste per il restante personale dipendente.
- continuano ad essere esclusi dall’assicurazione Inail i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’Inpgi.