 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Adozione dei principi contabili internazionali. Trattamento fiscale dei piani di stock option

News

Disposizioni in genere
torna alle news

Adozione dei principi contabili internazionali. Trattamento fiscale dei piani di stock option

mercoledì, 31 gennaio 2024

Con la risposta ad Interpello n. 25 del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza – ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) – dei piani di stock option detenuti da una società che si trova in sede di First Time Adoption (FTA) dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Il caso

Una società ha adottato i principi contabili internazionali emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dalla  Commissione  europea,  nella  predisposizione  del  bilancio  d'esercizio  e  del  bilancio  consolidato  a  decorrere  dall'esercizio  (coincidente  con  l'anno  solare)  chiuso  il  31 dicembre  2021.

Il  bilancio chiuso il 31 dicembre 2021 rappresenta, quindi, il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IAS/IFRS.

Alla data di passaggio agli IAS/IFRS, la Società ha in essere alcuni piani di stock option. La  Società  remunera  la  prestazione  di  lavoro  ricevuta  attraverso  l'assegnazione  al  beneficiario  del  piano  (dipendente,  amministratore  o  collaboratore)  di  opzioni  su  strumenti  rappresentativi  del  capitale  proprio  della  società. 

Il trattamento contabile dei piani menzionati è contenuto nel principio contabile internazionale IFRS 2.

In particolare, il principio IFRS 2 prevede che, al momento dell'assegnazione delle opzioni  ai beneficiari, la società debba registrare un costo da evidenziare nel conto economico  e  un corrispondente incremento  del  patrimonio  netto  (solitamente  rappresentato  dalla  ''Riserva per piani di stock option'') di importo pari al valore delle opzioni attribuite.

Il costo da iscrivere nel conto economico dipende dal fair value delle opzioni che  deve essere determinato al momento dell'assegnazione delle opzioni stesse sulla base dei  prezzi di mercato o, ove non presenti, attraverso il ricorso a tecniche valutative.

La Società chiede con l’interpello chiarimenti in merito al  trattamento  fiscale,  ai  fini  delle imposte dirette, da  riservare  ai  costi  relativi  alle  operazioni  con  pagamento  basato  su  azioni  per  servizi  forniti  da  dipendenti,  amministratori e collaboratori oggetto della presente istanza e rilevati in sede di First Time Adoption (FTA).

 

I chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria

L'articolo 83 del TUIR, per effetto delle modifiche  apportate  dalla  L. 244/2007 (legge  finanziaria  per  il  2008), prevede la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale  e classificazione adottati dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili  internazionali  (IAS/IFRS)  anche  in  deroga  ''alle  disposizioni  dei  successivi  articoli'' del TUIR (c.d. principio di ''derivazione rafforzata'').

Nel caso specifico riguardante i piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS adopter, l’IFRS 2 stabilisce che i beni e servizi ricevuti dall'impresa nell'ambito di operazioni con pagamento basato su azioni siano rilevati in bilancio come attività.

Se non soddisfano i requisiti per essere rilevati come attività, devono essere rilevati come costo, con contropartita  corrispondente a:

- incremento di patrimonio netto, per le operazioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale (equity settled) 

- passività per le operazioni regolate per cassa (cash settled).

Nel caso specifico, con riferimento all’esercizio in cui si sono adottati per la prima volta i principi contabili internazionali (esercizio 2021), ai costi relativi ai piani di stock option si applica il principio di  ''derivazione rafforzata'' di cui all'articolo 83 del TUIR, in base al quale assumono piena rilevanza fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione  adottati  dalla  Società  nei  bilanci  redatti in  conformità  agli  IAS/IFRS.

La Società  potrà  dunque dedurre  ai  fini  IRES  i  predetti  costi  imputati  a  conto  economico  nell'esercizio  2021,  ferma  restando l'applicazione dell'art. 95, c. 5, del TUIR per la quota parte degli stessi  rappresentativa delle remunerazioni relative agli amministratori.

L’AdE ha inoltre chiarito che, in relazione ai piani di stock option oggetto del caso, non ricorrono i presupposti  per qualificarli come ''operazioni pregresse'' ai fini IRES e IRAP.

Infatti, come chiarito anche da un altro documento di prassi (Cir. n. 33/E/2009), affinché si configurino le c.d. ''operazioni pregresse'', devono coesistere i seguenti elementi:    

  • le operazioni  risultano  qualificate,  classificate,  valutate,  imputate  temporalmente in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento  in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
  • continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi;
  • i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le ''nuove disposizioni'', determinano fenomeni di tassazione ''anomala'' (doppia/nessuna  deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).

Nel caso specifico, sebbene la mancata rilevazione contabile di tali  piani  di  stock  option  nei  bilanci  OIC  compliant  redatti  sino  al  2020  possa, di per sé, integrare un criterio di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione  temporale divergente rispetto a quello previsto dagli IAS/IFRS, ciò non ha prodotto effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nel corso dei medesimi periodi d'imposta (ossia, sino al 2020). 

Quest'ultima circostanza impedisce che, con riferimento  ai componenti reddituali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi, si vengano a determinare  fenomeni di tassazione ''anomala''.

Ai fini IRAP, i costi imputati a conto economico nell'esercizio 2021 relativi ai piani di stock option in questione, assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota parte di essi riferibile al costo del personale dipendente  assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati