Con la risposta ad Interpello n. 25 del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza – ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) – dei piani di stock option detenuti da una società che si trova in sede di First Time Adoption (FTA) dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Il caso
Una società ha adottato i principi contabili internazionali emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dalla Commissione europea, nella predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio (coincidente con l'anno solare) chiuso il 31 dicembre 2021.
Il bilancio chiuso il 31 dicembre 2021 rappresenta, quindi, il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IAS/IFRS.
Alla data di passaggio agli IAS/IFRS, la Società ha in essere alcuni piani di stock option. La Società remunera la prestazione di lavoro ricevuta attraverso l'assegnazione al beneficiario del piano (dipendente, amministratore o collaboratore) di opzioni su strumenti rappresentativi del capitale proprio della società.
Il trattamento contabile dei piani menzionati è contenuto nel principio contabile internazionale IFRS 2.
In particolare, il principio IFRS 2 prevede che, al momento dell'assegnazione delle opzioni ai beneficiari, la società debba registrare un costo da evidenziare nel conto economico e un corrispondente incremento del patrimonio netto (solitamente rappresentato dalla ''Riserva per piani di stock option'') di importo pari al valore delle opzioni attribuite.
Il costo da iscrivere nel conto economico dipende dal fair value delle opzioni che deve essere determinato al momento dell'assegnazione delle opzioni stesse sulla base dei prezzi di mercato o, ove non presenti, attraverso il ricorso a tecniche valutative.
La Società chiede con l’interpello chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette, da riservare ai costi relativi alle operazioni con pagamento basato su azioni per servizi forniti da dipendenti, amministratori e collaboratori oggetto della presente istanza e rilevati in sede di First Time Adoption (FTA).
I chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria
L'articolo 83 del TUIR, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), prevede la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) anche in deroga ''alle disposizioni dei successivi articoli'' del TUIR (c.d. principio di ''derivazione rafforzata'').
Nel caso specifico riguardante i piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS adopter, l’IFRS 2 stabilisce che i beni e servizi ricevuti dall'impresa nell'ambito di operazioni con pagamento basato su azioni siano rilevati in bilancio come attività.
Se non soddisfano i requisiti per essere rilevati come attività, devono essere rilevati come costo, con contropartita corrispondente a:
- incremento di patrimonio netto, per le operazioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale (equity settled)
- passività per le operazioni regolate per cassa (cash settled).
Nel caso specifico, con riferimento all’esercizio in cui si sono adottati per la prima volta i principi contabili internazionali (esercizio 2021), ai costi relativi ai piani di stock option si applica il principio di ''derivazione rafforzata'' di cui all'articolo 83 del TUIR, in base al quale assumono piena rilevanza fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati dalla Società nei bilanci redatti in conformità agli IAS/IFRS.
La Società potrà dunque dedurre ai fini IRES i predetti costi imputati a conto economico nell'esercizio 2021, ferma restando l'applicazione dell'art. 95, c. 5, del TUIR per la quota parte degli stessi rappresentativa delle remunerazioni relative agli amministratori.
L’AdE ha inoltre chiarito che, in relazione ai piani di stock option oggetto del caso, non ricorrono i presupposti per qualificarli come ''operazioni pregresse'' ai fini IRES e IRAP.
Infatti, come chiarito anche da un altro documento di prassi (Cir. n. 33/E/2009), affinché si configurino le c.d. ''operazioni pregresse'', devono coesistere i seguenti elementi:
- le operazioni risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
- continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi;
- i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le ''nuove disposizioni'', determinano fenomeni di tassazione ''anomala'' (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).
Nel caso specifico, sebbene la mancata rilevazione contabile di tali piani di stock option nei bilanci OIC compliant redatti sino al 2020 possa, di per sé, integrare un criterio di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale divergente rispetto a quello previsto dagli IAS/IFRS, ciò non ha prodotto effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nel corso dei medesimi periodi d'imposta (ossia, sino al 2020).
Quest'ultima circostanza impedisce che, con riferimento ai componenti reddituali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi, si vengano a determinare fenomeni di tassazione ''anomala''.
Ai fini IRAP, i costi imputati a conto economico nell'esercizio 2021 relativi ai piani di stock option in questione, assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota parte di essi riferibile al costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.