Con il Provvedimento 29 gennaio 2024, n. 21447, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato disposizioni inerenti gli adempimenti in materia di transazione, di cui all’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Sintesi del nuovo Provvedimento
Con il Provvedimento del 29 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate individua la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme sulla proposta di transazione fiscale e la soglia percentuale (70%) e in valore assoluto (30 milioni) della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il parere è espresso dalla struttura centrale individuata. Le nuove disposizioni si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° febbraio 2024.
Il Provvedimento n. 21447/2024
Nello specifico del Provvedimento n. 21447/2024 in esame, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni interne riguardanti gli adempimenti in materia di transazione di cui all'art. 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a seguito delle novità introdotte dall'art. 4-quinquies, commi 5 e 6, del D.L. n. 145 del 2023 (c.d. Decreto Anticipi), legge n. 191/2023.
Circa le attribuzione degli adempimenti in materia, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui al riferito art. 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.
Riguardo i criteri di attribuzione, la competenza a rendere il parere conforme concerne le proposte di transazione fiscale che prevedono una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70% e, contestualmente, all'importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).
Il Provvedimento n. 21447 del 2024, è stato emanato dall'Agenzia delle Entrate in attuazione di quanto disposto dall'art. 1-bis, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 69/2023, secondo cui nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, il parere conforme di cui all'art. 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al D.Lgs. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle Entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.
Il successivo comma 6 dell’art. 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 rimette sempre al Provvedimento il compito di individuare la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.
Il Provvedimento attuale individua quindi:
- la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all'art. 63, comma 2, terzo periodo, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;
- la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;
- la decorrenza delle nuove disposizioni che si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° febbraio 2024.