Con la Risposta a interpello 26 gennaio 2024, n. 20, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in tema di errata applicazione dell'inversione contabile, relativamente al recupero dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro-rata di indetraibilità.
Soluzione delle Entrate
Nel caso specifico dell’interpello, l'istante riferisce di aver affidato a una società i lavori di ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di nuovi spazi all'interno dei propri edifici, effettuati nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017; che nei confronti del prestatore e per le annualità suddette, a seguito di verifiche fiscali, sono stati emessi PVC, con i quali i verificatori hanno riscontrato come numerose prestazioni fossero state erroneamente fatturate in regime di inversione contabile nei confronti dell'istante, e di altri soggetti non riconducibili all'istante, ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972, in luogo dell'assoggettamento ad IVA secondo le regole ordinarie di cui all'art. 21 stesso decreto.
È stata irrogata la sola sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis2, D.Lgs. n. 471/1997, sanzione amministrativa fra 250 e 10.000 euro. senza recupero dell'IVA, mentre, con riferimento ai lavori di fornitura e posa in opera e agli oneri di discarica e consulenze tecniche, è stata recuperata anche l'IVA dovuta ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 633/1972. Il prestatore ha provveduto a versare l'IVA a debito accertata; nel corso delle annualità oggetto di accertamento, ha integrato le fatture ricevute dal prestatore con l'IVA a debito, in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ex art. 17, comma 6, let. a-ter), decreto IVA, annotandole sia nel registro acquisti, sia nel registro IVA vendite; l'IVA relativa alle operazioni contestate è stata quasi completamente versata all'Erario.
Per aquanto precede, l'istante chiede all’Amministrazione come recuperare l'IVA che le sarà addebitata dal prestatore a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972 e che la medesima ha già versato quasi completamente all'Erario.
Secondo il suddetto comma, una volta effettuato il pagamento dell'IVA addebitata in via di rivalsa dal prestatore tramite emissione di una fattura, ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, per ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento, nella quale richiamare ogni fattura oggetto di integrazione l'istante può esercitare il diritto alla detrazione della medesima alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ossia applicando all'IVA addebitata in rivalsa il pro-rata di indetraibilità relativo a ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento (2015, 2016, 2017), e non anche la percentuale applicabile nel periodo d'imposta di corresponsione dell'IVA di rivalsa.
Non è, altresì, consentito recuperare in detrazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale, quanto già versato a seguito dell'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile poi riaddebitato in rivalsa dal prestatore in deroga alle disposizioni che limitano il diritto a detrazione in presenza di un pro-rata di indetraibilità.
Al fine di garantire la neutralità dell'IVA, tuttavia, detto importo potrà essere chiesto a rimborso, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui «Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».
In tale circostanza, il presupposto per la restituzione deve essere individuato nel momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del prestatore, da cui consegue un versamento dell'IVA non dovuto in capo all'istante.
Qualora la parte di IVA indetraibile versata con riferimento alla fattura originaria sia stata considerata onere deducibile ai fini delle imposte dirette, l'IVA oggetto di rimborso costituirà una sopravvenienza attiva.