Ultimo intervento del 2023 per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: con la pubblicazione della Nota direttoriale n. 14432 del 22 dicembre 2023 il Ministero torna a sottolineare l’obbligo in capo agli Enti del Terzo settore di dotarsi di organo di controllo e, qualora ve ne siano le dimensioni, il revisore legale.
Ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore, tutti gli Enti del Terzo settore (e come tali possono definirsi soltanto gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti:
- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
devono dotarsi di un sistema di controllo interno denominato “organo di controllo” che può essere monocratico (ossia composto da un solo soggetto) o collegiale (ossia composto da tre o cinque soggetti).
Ai sensi dell’art. 2397 comma 2 del Codice Civile, almeno uno dei componenti dell’organo di controllo deve possedere la qualifica di revisore legale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore, se l’Ente per due esercizi consecutivi supera due dei seguenti limiti:
- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità
dovrà dotarsi di un organo di controllo esterno denominato “revisore legale dei conti” il quale anch’esso può essere monocratico o collegiale. A differenza dell’organo di controllo interno, nell’organo di controllo esterno tutti i componenti l’organo devono possedere la qualifica di revisore legale.
Fatta questa doverosa premessa, a seguito della iscrizione degli Enti nel Runts e dei conseguenti controlli che gli Uffici periferici del Runts esplicano, è risultato evidente che alcuni Enti non hanno provveduto tempestivamente a nominare l’organo (sia esso interno e/o esterno, a seconda delle differenti situazioni).
Già il Ministero è intervenuto con la Nota del 2 novembre 2020 nella quale affermava che i periodi di riferimento da prendere in considerazione per la valutazione sulla obbligatorietà di nomina dell’organo erano il 2018 ed il 2019. Tuttavia, solo con l’apertura del Runts nel 2021 ed il deposito dei bilanci da parte degli Enti, è diventato di tutta evidenza che alcuni di essi non siano ancora dotati del necessario organo di controllo.
La Nota del Ministero del 2023 ha quindi il senso di un forte richiamo al rispetto delle norme da parte degli Enti anche perché gli Uffici periferici del Runts hanno il diritto di richiedere agli Enti di ottemperare alla nomina dell’organo di controllo, qualora ne ricorrano le condizioni, concedendo loro un congruo termine per adempiere. Qualora gli Enti non provvedano senza fornire una valida giustificazione a tale mancanza, essi potranno subire un provvedimento di cancellazione da parte del Runts.
La Nota ricorda anche che l’obbligo di nomina è riferito a tutti gli Enti del Terzo settore, nessuno escluso. Per i soggetti che provvedono alla iscrizione non essendo né Organizzazioni di Volontariato né Onlus, i periodi di riferimento per valutare l’obbligo sono quelli degli ultimi due bilanci approvati che vanno a depositare in sede di iscrizione: anche per essi, al ricorrere delle condizioni previste, vige l’obbligo di nomina.
La Nota del Ministero è stata portata a conoscenza diretta di tutti gli Uffici periferici del Runts, al Forum del Terzo Settore, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i quali, quest’ultimo, ha provveduto a sollecitare gli Ordini territoriali a portare a conoscenza fra i loro iscritti questo provvedimento al fine di sensibilizzare, a loro volta, le associazioni loro clienti.