A gennaio 2024, per i lavoratori del settore Coni (Servizi), ci sono importanti novità sulla classificazione del personale.
Classificazione del personale
L’Accordo 28 luglio 2023 - che si applica a tutto il personale dipendente della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti medici di cui al CCNL del 25 febbraio 2011, in servizio alla data della sua sottoscrizione o assunto successivamente - prevede che i datori di lavoro, a far data dal giorno successivo alla stipula dell’accr 28-07-2023, provvederanno a:
- verificare la rispondenza delle attività svolte dai dipendenti, unitamente alla sfera di responsabilità ed al grado di autonomia, al fine di attribuire e comunicare a ciascuno di essi, con decorrenza dal 1º gennaio 2024, il nuovo profilo professionale;
- attribuire e comunicare, negli stessi termini, i nuovi profili professionali, per i quali non sussiste alcuna rispondenza delle attività già svolte in quanto nuove o, comunque, precedentemente non così prevalenti da assumere rilevanza ai fini dell'inquadramento, al personale che sia in possesso delle competenze richieste;
- le comunicazioni di cui al punto precedente, alle quali i datori di lavoro procederanno non prima del 1º dicembre 2023, non sono dovute nel caso in cui per il dipendente risulti confermato il profilo posseduto, anche se ridefinito nella declaratoria, provvedendosi in ogni caso a trasmettere a tutto il personale copia del presente accordo ai fini della sua piena conoscenza ed esigibilità;
- ove in sede di nuovo inquadramento, anche in dipendenza della nuova definizione dei profili professionali, dovessero verificarsi difficoltà in ordine all'individuazione del livello della prestazione che può essere richiesto al lavoratore, lo stesso livello dovrà essere definito facendo riferimento anche a quanto previsto dal CCNL nelle declaratorie delle categorie professionali in termini di conoscenze, contenuti, problematiche lavorative e relazioni esterne e/o interne;
- come previsto all'art. 52, comma 5, al lavoratore potrà essere richiesto lo svolgimento temporaneo di mansioni ascrivibili alla categoria superiore rispetto a quella di inquadramento solo se l'esercizio di dette mansioni assume carattere di complementarietà ed accessorietà rispetto alle mansioni proprie della categoria di appartenenza. In caso contrario il lavoratore è inquadrato nella categoria superiore;
- in coerenza con quanto disposto al precedente punto 3, qualora risulti verificata la necessità circa l'affidamento di mansioni rinvenibili in più profili, rientranti comunque nella medesima categoria professionale, verrà attribuito il profilo al quale sono riconducibili le attività svolte con carattere di prevalenza;
- viene garantito comunque l'inquadramento in essere in quanto a categoria e parametro economico qualora, in applicazione di quanto previsto al precedente comma 4, primo alinea, si dovesse riscontrare un disallineamento con l'inquadramento in atto: in tal caso i datori di lavoro si impegnano ad avviare interventi fonnativi mirati a integrare le conoscenze e ampliare le competenze al fine di realizzare rapidamente il riallineamento;
- in relazione all'evoluzione delle dinamiche organizzative, in fase di prima applicazione del presente accordo i datori di lavoro potranno operare gli inquadramenti conseguenti all'attribuzione dei nuovi profili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 55 comma 2 del CCNL;
- entro il 31 marzo 2024 verrà attivata una specifica sessione di confronto volta a verificare gli effetti degli inquadramenti conseguenti al presente accordo, anche nell'ottica di valutare la rispondenza, a seguito della avvenuta applicazione, dei nuovi profili all'assetto organizzativo ed anche nella prospettiva di individuare eventuali problematiche afferenti l'esigibilità delle mansioni individuate dagli stessi alla luce di quanto previsto dal vigente sistema di classificazione disciplinato dal CCNL;
- in relazione alle nuove declaratorie della categoria dei Quadri, caratterizzate da maggiori livelli di competenze, di autonomia e di responsabilità rispetto ai precedenti, le Parti si impegnano a ridefinire, in occasione del prossimo rinnovo del CCNL, la struttura retributiva e i relativi livelli economici, adeguandoli ai diversi ruoli che gli stessi sono chiamati ad assolvere per effetto del presente accordo.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la parte datoriale, come individuata dall'art. 11, comma 1, parte I, lett. a), fornisce informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL, come individuate dall'art. 11, comma 1, parte I, lett. b), sui passaggi di categoria, nonché sulle assunzioni e cessazioni intervenute, distintamente per ciascuna categoria contrattuale nell'anno precedente. Analoga informativa sarà resa, entro gli stessi termini e agli stessi soggetti, sulle iniziative di formazione effettuate nell'anno precedente.