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INPS - Computo del rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario

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INPS - Computo del rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario

mercoledì, 10 gennaio 2024

Con Messaggio 4 gennaio 2024, n. 30, l’INPS fornisce indicazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario previsto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. (art. 42 D.Lgs. n. 151/2001).

 

Il Messaggio INPS n. 30 del 2024

Si premette che l'art. 42, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 151/2001 dispone che “durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento”, circoscrivendo la misura dell'indennità ai soli compensi fissi e continuativi ed escludendo quindi gli elementi variabili (come quelli legati alla presenza).

Prendendo a base tale costrutto normativo, con il Messaggio n. 30/2024 in esame, l’INPS ha chiarito che durante il periodo di congedo straordinario di cui all’art. 42, commi 5 e ss., del D.Lgs. n. 151/2001, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

Il periodo stesso, inoltre, è coperto da contribuzione figurativa.

L’INPS, per rispondere alle richieste di chiarimento pervenute in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario, ha confermato l’interpretazione fornita con la Circolare n. 64/2001 (e con la Circolare n. 32/2012), con la quale era stato puntualizzato che l'indennità deve essere commisurata all'importo dell'ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi, ecc.

Il vigente comma 5-ter dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 fa riferimento, oltre che all’ultima retribuzione, anche “alle voci fisse e continuative del trattamento”.

A tale riguardo l’Istituto previdenziale chiarisce che la tredicesima mensilità trova fondamento normativo nel D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 263/1946, dove, all’art. 7, primo comma, prevede che ai dipendenti statali è concessa a titolo di “gratificazione”, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.

Il concetto della “gratificazione” ha assunto nel tempo diverse caratteristiche poiché, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente (non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza) viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.

Tale presupposto trova suporto anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 658/1987 in bae alla quale la tredicesima mensilità costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito.

In argomento, il Ministero dell’economia e delle finanze (v. Messaggio NoiPA/MEF n. 077/2014), tenendo conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell’indirizzo interpretativo della Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto che il rateo di tredicesima sia una voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.

Pertanto l’INPS conclude sottolineando che durante il periodo di congedo straordinario indicato in oggetto, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa

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