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La Legge di Bilancio 2024 ha incrementato le aliquote IVIE ed IVAFE (ma non per tutti)

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La Legge di Bilancio 2024 ha incrementato le aliquote IVIE ed IVAFE (ma non per tutti)

martedì, 09 gennaio 2024

L’art. 1, comma 91 della Legge di Bilancio per il 2024 ha stabilito l’incremento delle aliquote IVIE e IVAFE (imposte patrimoniali sugli investimenti esteri).

A partire dal 2024:

  • L’IVIE (imposta sul valore degli immobili all'estero) sarà pari all’1,06% (anziché lo 0,76%);
  • L’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) sarà pari allo 0,4% (anziché lo 0,2%) ma solamente per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list

L’incremento delle aliquote è previsto a partire dal 01.01.2024 anche sugli investimenti posseduti in data antecedente al 2024.

L’IVAFE viene applicata sui prodotti finanziari, i conti correnti, i libretti di risparmio detenuti all’estero: la Legge di Bilancio 2024 ha, però, circoscritto l’aumento dell’aliquota ai soli prodotti finanziari detenuti in Paesi Black list di cui al DM del 04.05.1999.

Attenzione! Si ricorda che il DM del 20.07.2023 ha eliminato la Svizzera dall’elenco dei Paesi Black List (ciò comporta che per i prodotti finanziari detenuti in Svizzera si applichi l’aliquota già in essere dello 0,2%).

Si ricorda che...

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

L’imposta è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe.

Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).

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